FORMAZIONE
Il portale Co.Ge.A.P.S., in fase di accesso, richiede di dichiarare la data di decorrenza dell’obbligo formativo in una schermata che indica automaticamente per tutti la data di iscrizione all’Ordine, risultante dai propri archivi; gli iscritti al neo Ordine TSRM-PSTRP devono quindi scegliere, sulla base di quanto detto al punto precedente, che data indicare. A supporto di questa scelta vi è la circolare n. 25/2020 della F.N.O. TSRM-PSTRP del 6 marzo 2020; una lettera di chiarimento del Co.Ge.A.P.S. (prot. N. 36-C/20) del 27 agosto 2020 e la successiva circolare n. 122/2020 della F.N.O. TSRM-PSTRP del 2 settembre 2020.
Come indicato nei documenti sopracitati, l’applicazione della Legge 3/2018 ha fatto sì che nelle anagrafiche Co.Ge.A.P.S. i professionisti fossero riconosciuti tutti come nuovi soggetti all’obbligo formativo, che dunque decorre, indipendentemente per tutti, dal 1 gennaio 2019. Tale “errore” non permette al professionista di visualizzare automaticamente le attività formative e i relativi crediti ECM effettuati in precedenza. Per questa ragione il Co.Ge.A.P.S. ha inserito, in fase di accesso all’area riservata, la possibilità di indicare una data diversa di decorrenza dell’obbligo formativo rispetto a quella in suo possesso. Ciò è principalmente rivolto a quei professionisti che prima dell’entrata in vigore della Legge 3/2018 non erano soggetti all’iscrizione ad un Ordine/Albo/Collegio professionale e che esercitano l’attività già da prima della neo iscrizione all’Ordine TRSM-PSTRP; ciò consente a coloro che rientrano in questa categoria, e che lo desiderano, di dichiarare che esercitavano la professione negli anni precedenti il nuovo obbligo di iscrizione all’Ordine.
Il professionista, quindi, potrà a sua scelta lasciare la data del 01/01/2019 (in questo caso i crediti conseguiti in precedenza non saranno riconosciuti ai fini del conseguimento dei debito formativo, così come eventuali riduzioni per il triennio 2020-2022 – ciò porterà quindi a dover acquisire tutti i crediti ECM previsti per il nuovo triennio) oppure potrà indicare la data di conseguimento del titolo abilitante o di inizio attività (in questo caso i crediti acquisiti in precedenza saranno tutti riconosciuti ai fini dell’obbligo formativo e si avrà diritto, se spettanti, a riduzioni per il nuovo triennio 2020-2022).
La funzione è una facoltà, una scelta, concessa ai professionisti che svolgevano precedentemente l’attività sanitaria, di indicare su base volontaria una data diversa come decorrenza dell’obbligo ECM, che potrà essere ad esempio la data di conseguimento del titolo abilitante o di inizio dell’attiva professionale.
L’eventuale non compilazione del dato di inizio attività non preclude la possibilità, in futuro, di un suo inserimento e/o del calcolo della certificabilità per il triennio 2017-2019 con i dati attualmente presenti nella banca dati Co.Ge.A.P.S. Basandosi sulla nuova data inserita, fornita volontariamente dall’utente, il sistema informatico del portale Co.Ge.A.P.S., quindi, ricalcola l’obbligo formativo ECM a partire dall’anno successivo a quello eventualmente indicato. [N.B. la certificazione dei crediti ed il calcolo dell’obbligo formativo triennale iniziano a partire del triennio 2011-2013, in quanto il periodo antecedente rientra nella fase sperimentale di avvio del programma ECM, così come specificato dallo stesso Co.Ge.A.P.S. nella sua lettera di chiarimento rivolta alla F.N.O. TSRM-PSTRP (prot. N. 36-C/20) del 27 agosto 2020.]
Nella seduta del 18 dicembre 2019 la Commissione Nazionale per la formazione continua ha stabilito di
mantenere l’obbligo formativo, pari a centocinquanta crediti, per il triennio 2020-2022 e di consentire
l’acquisizione dei crediti formativi relativi al triennio 2017-2019 sino al 31 dicembre 2020.
L’acquisizione dei crediti formativi stabiliti, pari a 150 salvo esoneri, esenzioni e altre riduzioni, dovrà
essere conseguita entro il 31 dicembre 2022.
La visualizzazione dei corsi ECM, e dei relativi crediti, richiede una serie di passaggi intermedi fra il Provider ed il Co.Ge.A.P.S. che si svolgono secondo una procedura ed una tempistica definite.
Quindi, un primo controllo che può essere effettuato è quello di verificare sulla pagina myECM del portale AGENAS la presenza del corso, decorsi almeno 90 giorni dal termine di validità dell’evento e non dal termine del corso.
- 15 crediti ai professionisti che nel triennio 2014-2016 hanno compilato e soddisfatto il dossier formativo individuale (punto 3 A della Determina della C.N.F.C. del 10 ottobre 2014 in materia di Dossier Formativo, di seguito il Link: https://ape.agenas.it/documenti/Normativa/DETERMINA_CNFC_10102014.pdf)
- 30 crediti ai professionisti sanitari che nel triennio 2014-2016 hanno maturato da 121 a 150 crediti ECM;
- 15 crediti ai professionisti sanitari che nel triennio 2014-2016 hanno maturato da 80 a 120 crediti ECM.
I Professionisti sanitari che, nel rispetto dell’obbligo formativo individuale ECM, vogliono programmare il proprio percorso formativo e vedersi riconosciuto un bonus sull’obbligo formativo individuale triennale, possono ricorrere alla costruzione del Dossier Formativo.
Il dossier formativo costituisce, dunque, uno strumento attraverso il quale il professionista sanitario programma, prima di iniziare la formazione triennale, e verifica, il proprio percorso formativo alla luce del suo profilo professionale e della posizione ricoperta nell’ambito dell’attività sanitaria concretamente svolta. Il Dossier è espressione della programmazione dell’aggiornamento nel tempo e della coerenza della formazione/aggiornamento rispetto alla professione, alla disciplina, alla specializzazione, al profilo di competenze nell’esercizio professionale quotidiano. Il dossier formativo costruito dal professionista deve rispondere, alla fine del percorso di formazione triennale, in modo coerente a quanto atteso dalla propria organizzazione di appartenenza e di riferimento e/o deve essere conforme agli interventi formativi svolti, anche rispetto al profilo di sviluppo individuale desiderato con la formazione personale.
La costruzione del Dossier formativo dà diritto ad un bonus sul debito formativo ECM triennale, che viene erogato al realizzarsi di tre passaggi fondamentali: 1) Costruzione del dossier; 2) Congruità del dossier con la professione esercitata; 3) Coerenza relativamente alle aree – pari ad almeno il 70% – tra il dossier programmato e quello effettivamente realizzato, così come stabilito dalla Delibera della Commissione nazionale per la formazione continua (C.N.F.C.) del 14 dicembre 2017.
I dossier formativi – individuali o di gruppo – vanno costruiti sulla piattaforma Co.Ge.A.P.S., secondo le indicazioni riportate nella guida utente, scaricabile nella pagina dedicata Dossier formativo ECM ai seguenti link:
1) Costruzione e visualizzazione del Dossier Formativo Individuale
2) Costruzione e visualizzazione del Dossier Formativo di gruppo
Gli esoneri e le esenzioni vanno richiesti accedendo alla propria area riservata del sito Co.Ge.A.P.S., cliccando su Partecipazioni ECM, quindi sulla scelta Esoneri/Esenzioni; si potrà dunque aggiungere l’esonero o l’esenzione compilando il campo con la voce attinente. Al fine della validità della richiesta andranno caricati in fondo alla schermata, come allegati, sia i documenti attestanti l’esonero o l’esenzione, sia il modulo di richiesta compilato, scaricabile dal sito Age.na.s. – Educazione Continua in Medicina.