FAQ

Domande frequenti (FAQ)

FORMAZIONE

Per il professionista neolaureato, che rientra nella riforma 3/2018, in quanto laureato dal 2018 in poi, la data di decorrenza dell’obbligo formativo decorre dal 1° gennaio successivo l’iscrizione al neo Ordine TSRM-PSTRP. (Es: iscrizione Ordine 2020  obbligo formativo dal 01/01/2021). Il portale Co.Ge.A.P.S. in fase di accesso indicherà questa data, che andrà confermata.
Il TSRM come professionista soggetto precedentemente all’entrata in vigore della Legge 3/2018 all’iscrizione ad un Ordine/Albo/Collegio professionale, deve indicare ai fini della decorrenza dell’obbligo formativo, se non appare correttamente, la data di iscrizione al “vecchio” Collegio TRSM.

Il portale Co.Ge.A.P.S., in fase di accesso, richiede di dichiarare la data di decorrenza dell’obbligo formativo in una schermata che indica automaticamente per tutti la data di iscrizione all’Ordine, risultante dai propri archivi; gli iscritti al neo Ordine TSRM-PSTRP devono quindi scegliere, sulla base di quanto detto al punto precedente, che data indicare. A supporto di questa scelta vi è la circolare n. 25/2020 della F.N.O. TSRM-PSTRP del 6 marzo 2020; una lettera di chiarimento del Co.Ge.A.P.S. (prot. N. 36-C/20) del 27 agosto 2020 e la successiva circolare n. 122/2020 della F.N.O. TSRM-PSTRP del 2 settembre 2020.

Come indicato nei documenti sopracitati, l’applicazione della Legge 3/2018 ha fatto sì che nelle anagrafiche Co.Ge.A.P.S. i professionisti fossero riconosciuti tutti come nuovi soggetti all’obbligo formativo, che dunque decorre, indipendentemente per tutti, dal 1 gennaio 2019. Tale “errore” non permette al professionista di visualizzare automaticamente le attività formative e i relativi crediti ECM effettuati in precedenza. Per questa ragione il Co.Ge.A.P.S. ha inserito, in fase di accesso all’area riservata, la possibilità di indicare una data diversa di decorrenza dell’obbligo formativo rispetto a quella in suo possesso. Ciò è principalmente rivolto a quei professionisti che prima dell’entrata in vigore della Legge 3/2018 non erano soggetti all’iscrizione ad un Ordine/Albo/Collegio professionale e che esercitano l’attività già da prima della neo iscrizione all’Ordine TRSM-PSTRP; ciò consente a coloro che rientrano in questa categoria, e che lo desiderano, di dichiarare che esercitavano la professione negli anni precedenti il nuovo obbligo di iscrizione all’Ordine.
Il professionista, quindi, potrà a sua scelta lasciare la data del 01/01/2019 (in questo caso i crediti conseguiti in precedenza non saranno riconosciuti ai fini del conseguimento dei debito formativo, così come eventuali riduzioni per il triennio 2020-2022 – ciò porterà quindi a dover acquisire tutti i crediti ECM previsti per il nuovo triennio) oppure potrà indicare la data di conseguimento del titolo abilitante o di inizio attività (in questo caso i crediti acquisiti in precedenza saranno tutti riconosciuti ai fini dell’obbligo formativo e si avrà diritto, se spettanti, a riduzioni per il nuovo triennio 2020-2022).
La funzione è una facoltà, una scelta, concessa ai professionisti che svolgevano precedentemente l’attività sanitaria, di indicare su base volontaria una data diversa come decorrenza dell’obbligo ECM, che potrà essere ad esempio la data di conseguimento del titolo abilitante o di inizio dell’attiva professionale.
L’eventuale non compilazione del dato di inizio attività non preclude la possibilità, in futuro, di un suo inserimento e/o del calcolo della certificabilità per il triennio 2017-2019 con i dati attualmente presenti nella banca dati Co.Ge.A.P.S. Basandosi sulla nuova data inserita, fornita volontariamente dall’utente, il sistema informatico del portale Co.Ge.A.P.S., quindi, ricalcola l’obbligo formativo ECM a partire dall’anno successivo a quello eventualmente indicato. [N.B. la certificazione dei crediti ed il calcolo dell’obbligo formativo triennale iniziano a partire del triennio 2011-2013, in quanto il periodo antecedente rientra nella fase sperimentale di avvio del programma ECM, così come specificato dallo stesso Co.Ge.A.P.S. nella sua lettera di chiarimento rivolta alla F.N.O. TSRM-PSTRP (prot. N. 36-C/20) del 27 agosto 2020.]

Da una prima analisi del Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario, paragrafo 1.2. si evince che i soggetti tenuti all’obbligo formativo sono quelli appartenenti ad una delle professioni sanitarie riconosciute dalla normative senza distinguere tra iscrizione all’albo oppure all’elenco speciale: “Sono destinatari dell’obbligo ECM tutti i soggetti appartenenti ad una delle professioni sanitarie riconosciute dalla normativa vigente”. Oltre alla norma già citata, si riporta l’art. 25 dell’Accordo Stato-Regioni del 2017, che stabilisce che “sono destinatari dell’obbligo E.C.M. tutti i professionisti sanitari che esercitano l’attività sanitaria alla quale sono abilitati.” Pertanto, i professionisti iscritti all’elenco speciale, se sono abilitati all’esercizio della professione sanitaria, sono tenuti all’adempimento degli obblighi di Formazione continua.
In presenza di crediti ECM conseguiti prima della decorrenza dell’obbligo formativo indicato dall’utente, il portale Co.Ge.A.P.S. non li riconoscerà, perché precedenti l’obbligo stesso. I corsi comunque continueranno ad essere visibili nella propria anagrafica, così come il crediti assegnati ad ognuno di essi, ma non saranno considerati. Ciò fra l’altro non permette per il triennio 2020-2022 di usufruire di riduzioni eventualmente maturate per diritti conseguiti ad esempio per la compilazione e/o il rispetto del Dossier Formativo Individuale o di Gruppo, ottenuti nel triennio 2017-2019.
Se nel campo si è indicata la data di iscrizione all’Ordine, che rientra nell’anno 2018, l’obbligo formativo dal 1° gennaio 2019 impegnerà il professionista ad acquisire per il triennio 2017-2019, 50 crediti ECM senza riduzioni. Il conseguimento di questi crediti, relativi all’anno 2019, non darà diritto a riduzioni per il successivo triennio (2020-2022), che prevede comunque un debito formativo di 100 ECM.

Nella seduta del 18 dicembre 2019 la Commissione Nazionale per la formazione continua ha stabilito di
mantenere l’obbligo formativo, pari a centocinquanta crediti, per il triennio 2020-2022 e di consentire
l’acquisizione dei crediti formativi relativi al triennio 2017-2019 sino al 31 dicembre 2020.

L’acquisizione dei crediti formativi stabiliti, pari a 150 salvo esoneri, esenzioni e altre riduzioni, dovrà
essere conseguita entro il 31 dicembre 2022.

Un professionista che esercita l’attività da anni e che non era soggetto prima della Legge 3/2018 all’iscrizione ad un Ordine/Albo/Collegio professionale, se ha regolarmente completato il debito formativo di 150 ECM nei trienni precedenti ed ha diritto ad una riduzione dei crediti per il triennio 2020-2022 (dovuta alla compilazione / rispetto del Dossier Formativo Individuale o di Gruppo), se inserisce nel portale Co.Ge.A.P.S., al campo decorrenza obbligo formativo, la data di iscrizione all’Ordine, con l’obbligo che inizia dal 1° gennaio 2019 o 2020, non avrà riconosciuta dal Co.Ge.A.P.S. l’eventuale riduzione cui avrebbe diritto.
In caso di assenza dei propri crediti sia sulla pagina dedicata di AGENAS sia sul portale Co.Ge.A.P.S. dopo oltre 90 giorni dal termine di validità dell’evento ECM, è consigliabile prendere contatto con il Provider accreditante l’evento frequentato per verificare l’effettiva comunicazione dei crediti all’AGENAS. Si ribadisce che il Provider accreditante non può comunicare i crediti direttamente al Co.Ge.A.P.S., mentre può effettuare un controllo su eventuali errori presenti nei dati trasmessi all’AGENAS, anche dovuti ad un errato inserimento in fase di iscrizione al corso (ad es. codice fiscale assente o errato, inversione del nome/cognome, etc.).
No, i crediti ECM acquisiti attraverso eventi accreditati (come i corsi residenziali / FAD) vengono comunicati direttamente dal Provider accreditante all’AGENAS, e da questa al Co.Ge.A.P.S.. Questo tipo di crediti ECM, dunque, non possono essere caricati in autonomia dal professionista.

La visualizzazione dei corsi ECM, e dei relativi crediti, richiede una serie di passaggi intermedi fra il Provider ed il Co.Ge.A.P.S. che si svolgono secondo una procedura ed una tempistica definite.
Quindi, un primo controllo che può essere effettuato è quello di verificare sulla pagina myECM del portale AGENAS la presenza del corso, decorsi almeno 90 giorni dal termine di validità dell’evento e non dal termine del corso.

Le attività di formazione individuale comprendono tutte le attività formative non accreditate e non erogate da Provider ECM (fra cui anche la formazione all’estero), per le quali è possibile richiedere il riconoscimento ECM al Co.Ge.A.P.S. In sostanza l’autoformazione non ha alle spalle un Provider nazionale accreditato e non si tratta di partecipazioni ad eventi ECM in Italia, quanto piuttosto di attività individuali e spontanee dei singoli professionisti, cui si è voluto dare un riconoscimento in termini di aggiornamento. Le attività di formazione individuale sono elencate al paragrafo 3.1 del “Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario”. Per il triennio 2017/2019 i crediti maturabili tramite tutte queste attività non possono superare complessivamente il 60% dell’obbligo formativo triennale, tenendo conto anche dei crediti acquisibili con le docenze. I crediti concessi per ogni tipo di attività sono specificati nei successivi paragrafi dal 3.2 al 3.5 (in particolare riguardo l’autoformazione non può essere superato il limite del 20% del debito formativo triennale, cioè ad esempio saranno massimo 30 i crediti acquisibili con un debito triennale di 150 ECM).
I crediti ECM acquisiti attraverso le attività di formazione individuale non accreditata, compresa la formazione individuale all’estero, devono essere caricati in autonomia dal professionista sulla pagina Co.Ge.A.P.S. dedicata, accadendo al proprio profilo scaricando i moduli dal seguente link: https://ape.agenas.it/professionisti/moduli-documenti.aspx, secondo le modalità stabilite al punto 3.6 del “Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario” e seguendo la procedura indicata dal Co.Ge.A.P.S. nella Guida Utenti all’area riservata, consultabile visitando la pagina a questo link: http://wp.cogeaps.it/?page_id=14022; i moduli per la richiesta di riconoscimento di formazione individuale sono presenti anche qui, come pdf scaricabili. Il tutto andrà compilato e caricato come allegato sulla pagina del proprio profilo Co.Ge.A.P.S. seguendo i passaggi indicati nella Guida Utente.
Il professionista ha la possibilità di recuperare il debito formativo di 150 ECM non eventualmente assolto per i trienni 2014-2016 e 2017-2019, spostando personalmente i propri crediti fra trienni, secondo le modalità e la procedura indicate nel manuale Guida Utente per lo spostamento crediti ECM, scaricabile dal seguente Link: http://wp.cogeaps.it/wp-content/uploads/2020/10/GuidaUtente_SpostamentoCrediti.pdf La possibilità di sanare la propria posizione è prevista per coloro che, nel triennio 2014-2016, non hanno soddisfatto l’obbligo formativo, che possono completarlo utilizzando i crediti maturati per il triennio 2017-2019. I crediti trasferiti al triennio 2014-16 non saranno considerati ai fini del soddisfacimento dell’obbligo formativo del triennio 2017-2019 e lo spostamento è irreversibile. La stessa procedura è utilizzabile per spostamenti dal triennio 2020-2022 al triennio 2017-2019. La Commissione Nazionale per la Formazione Continua (C.N.F.C.) ha stabilito la proroga al 31 dicembre 2021 del termine per l’acquisizione dei crediti formativi relativi al triennio 2017-2019 (come da punto 8 della Delibera emergenza Covid-19 del 10 giugno 2020, scaricabile da questo Link: https://ape.agenas.it/documenti/normativa/Delibera_emergenza_covid-19_10_06_2020.pdf ). Per coloro che si avvalgono di questa opportunità non si applicano le riduzioni di 30 o 15 crediti collegate alla formazione del triennio 2014-2016 e, quindi, il debito formativo per il triennio 2017-2019 viene riportato a 150 crediti.
L’obbligo formativo ECM è su base triennale e non annuale, viene stabilito con deliberazioni della CNFC. La C.N.F.C. ha richiesto la riduzione di 1/3 dei crediti relativi all’obbligo formativo per il triennio 2020-2022, chiedendo che vengano portati a 100 crediti ECM totali, (come da Delibera per la modifica del c.d. “decreto scuola” sul riconoscimento dei crediti ECM per i professionisti sanitari del 10 giugno 2020, consultabile dal seguente Link: https://ape.agenas.it/documenti/Normativa/Delibera_modifica_dl_scuola_10_06_2020.pdf, come da comunicato del 17 giugno 2020 pubblicato sul sito AGENAS visualizzabile a questo Link: https://ape.agenas.it/comunicati/comunicati.aspx?ID=149). La cadenza dei trienni è identica per tutti i professionisti sanitari. Non sono previsti limiti massimi o minimi sul numero di crediti da acquisire per ciascuno dei tre anni, secondo quanto previsto dalla Delibera della C.N.F.C. del 7 luglio 2016, né vincoli sulle tipologie formative utilizzabili (RES, FSC, FAD, blended), per cui si possono acquisire tutti i crediti anche in un’unica modalità. Il professionista deve però assolvere in qualità di discente di eventi erogati da provider accreditati ECM almeno il 40% del proprio fabbisogno formativo triennale.
Per il triennio 2020-2022 la CNFC, oltre alla riduzione dell’obbligo formativo triennale a 100 crediti ECM, non ha indicato eventuali ulteriori possibili diminuzioni dell’obbligo formativo rispetto a quanto già disciplinato per il triennio 2017-2019, fatta salva la riduzione di 20 crediti ECM nel triennio 2020-2022 se il professionista ha completato entro la fine del triennio 2017-2019 il Dossier Formativo Individuale o di Gruppo (come previsto dalla Delibera C.N.F.C. del 25 luglio 2019, di seguito il Link: https://ape.agenas.it/documenti/normativa/Delibera_dossier_formativo_07_2019.pdf ). Per il triennio 2017-2019 la CNFC con la Delibera del 15 dicembre 2016 in materia di obbligo formativo triennale, di seguito il Link: https://ape.agenas.it/documenti/Normativa/Delibera_crediti_triennio_2017-2019.pdf, riconosce le seguenti riduzioni:
  • 15 crediti ai professionisti che nel triennio 2014-2016 hanno compilato e soddisfatto il dossier formativo individuale (punto 3 A della Determina della C.N.F.C. del 10 ottobre 2014 in materia di Dossier Formativo, di seguito il Link: https://ape.agenas.it/documenti/Normativa/DETERMINA_CNFC_10102014.pdf)
  • 30 crediti ai professionisti sanitari che nel triennio 2014-2016 hanno maturato da 121 a 150 crediti ECM;
  • 15 crediti ai professionisti sanitari che nel triennio 2014-2016 hanno maturato da 80 a 120 crediti ECM.
Altre riduzioni per il periodo 2017-2019 sono previste per coloro che in questo triennio abbiano costruito un Dossier Formativo Individuale o di Gruppo, nella misura di 30 crediti ECM riconosciuti in riduzione per il triennio in corso (come da Delibera integrativa della C.N.F.C. del 25 luglio 2019 – https://ape.agenas.it/documenti/normativa/Delibera_dossier_formativo_07_2019.pdf, che rettifica il paragrafo 3, lettera A, della Delibera del 14 dicembre 2017 in tema di D.F. per il triennio 2017-2019 – https://ape.agenas.it/documenti/normativa/Delibera_dossier_formativo_2018.pdf).

I Professionisti sanitari che, nel rispetto dell’obbligo formativo individuale ECM, vogliono programmare il proprio percorso formativo e vedersi riconosciuto un bonus sull’obbligo formativo individuale triennale, possono ricorrere alla costruzione del Dossier Formativo.
Il dossier formativo costituisce, dunque, uno strumento attraverso il quale il professionista sanitario programma, prima di iniziare la formazione triennale, e verifica, il proprio percorso formativo alla luce del suo profilo professionale e della posizione ricoperta nell’ambito dell’attività sanitaria concretamente svolta. Il Dossier è espressione della programmazione dell’aggiornamento nel tempo e della coerenza della formazione/aggiornamento rispetto alla professione, alla disciplina, alla specializzazione, al profilo di competenze nell’esercizio professionale quotidiano. Il dossier formativo costruito dal professionista deve rispondere, alla fine del percorso di formazione triennale, in modo coerente a quanto atteso dalla propria organizzazione di appartenenza e di riferimento e/o deve essere conforme agli interventi formativi svolti, anche rispetto al profilo di sviluppo individuale desiderato con la formazione personale.
La costruzione del Dossier formativo dà diritto ad un bonus sul debito formativo ECM triennale, che viene erogato al realizzarsi di tre passaggi fondamentali: 1) Costruzione del dossier; 2) Congruità del dossier con la professione esercitata; 3) Coerenza relativamente alle aree – pari ad almeno il 70% – tra il dossier programmato e quello effettivamente realizzato, così come stabilito dalla Delibera della Commissione nazionale per la formazione continua (C.N.F.C.) del 14 dicembre 2017.

I dossier formativi – individuali o di gruppo – vanno costruiti sulla piattaforma Co.Ge.A.P.S., secondo le indicazioni riportate nella guida utente, scaricabile nella pagina dedicata Dossier formativo ECM ai seguenti link:

1) Costruzione e visualizzazione del Dossier Formativo Individuale

2) Costruzione e visualizzazione del Dossier Formativo di gruppo

L’esonero costituisce una riduzione dell’obbligo formativo individuale triennale, è calcolato come riduzione di un terzo dell’obbligo formativo triennale per ciascun anno di frequenza di corsi e scuole di formazione post-laurea, attinenti la propria professione, come, per esempio, lauree triennali, lauree magistrali, dottorati di ricerca e corsi di specializzazione. La durata dell’esonero non può essere superiore agli anni di durata legale del corso di studi. I master di I° e II° livello, così come i corsi di perfezionamento di durata almeno annuale, danno diritto all’esonero solo se erogano almeno 60 CFU per anno. I casi in cui può essere richiesto l’esonero sono elencati nel paragrafo 4.1 del “Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario”. Gli eventuali crediti ECM acquisiti nei periodi di esonero saranno conteggiati e, dunque, sono VALIDI ai fini del soddisfacimento dell’obbligo formativo triennale.
L’esenzione è una riduzione dell’obbligo formativo triennale legata a particolari tipologie di sospensione dell’attività professionale che rende incompatibile la regolare fruizione dell’offerta formativa. L’esenzione viene calcolata nella misura di 2 crediti ECM ogni 15 giorni continuativi di sospensione dell’attività professionale. Il calcolo dell’esenzione coincidente con l’anno solare sarà conteggiato come riduzione di 1/3 dell’obbligo formativo. L’esenzione non può, in alcun caso, superare 1/3 dell’obbligo formativo individuale triennale per ciascun anno di attribuzione. I casi in cui può essere richiesta l’esenzione sono elencati nel paragrafo 4.2 del “Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario”. I crediti ECM acquisiti durante i periodi di esenzione NON sono validi al fine del soddisfacimento dell’obbligo formativo triennale. Ciò significa che nell’anagrafe Co.Ge.A.P.S. non saranno conteggiati, seppur regolarmente svolti e visibili nella propria area riservata.

Gli esoneri e le esenzioni vanno richiesti accedendo alla propria area riservata del sito Co.Ge.A.P.S., cliccando su Partecipazioni ECM, quindi sulla scelta Esoneri/Esenzioni; si potrà dunque aggiungere l’esonero o l’esenzione compilando il campo con la voce attinente. Al fine della validità della richiesta andranno caricati in fondo alla schermata, come allegati, sia i documenti attestanti l’esonero o l’esenzione, sia il modulo di richiesta compilato, scaricabile dal sito Age.na.s. – Educazione Continua in Medicina.

ISCRIZIONE

Per iscriversi all’Albo della propria Professione occorre registrarsi all’interno della piattaforma AlboWeb.

Di seguito il link della Federazione Nazionale Ordini TSRM PSTRP.

L’iscrizione all’Albo oppure agli Elenchi speciali non è una scelta. Se possiedi un titolo di studio riconosciuto idoneo dalla Normativa vigente sarai iscritto all’Albo della tua professione, altrimenti, agli Elenchi speciali ad esaurimento. Una prima valutazione dei tuoi titoli di studio sarà effettuata dalla tua Commissione di Albo che, successivamente, proporrà al Consiglio Direttivo di quest’Ordine l’iscrizione all’Albo.

Il certificato di iscrizione può essere rilasciato per essere presentato solo presso soggetti privati; avrà validità 6 mesi dalla data di emissione ed è richiesta l’apposizione di una marca da bollo da 16,00 €. Non è possibile invece erogare il certificato di iscrizione alle Amministrazioni Pubbliche e ai privati gestori di pubblici servizi (LEGGE 12/11/2011 n°183 art. 15), enti dove vige l’autocertificazione.

La richiesta del certificato dovrà essere inviata via mail all’indirizzo: bologna@tsrm.org

Per rinnovare la quota annuale occorre accedere all’area riservata con le proprie credenziali. All’interno si può effettuare il rinnovo tramite PagoPA oppure rinnovare la tua RC professionale.

Ai fini del trasferimento all’Ordine di Bologna, è sufficiente compilare il modulo e inviarlo all’indirizzo PEC dell’Ordine: bologna@pec.tsrm.org (mettere in Cc l’Ordine di appartenenza).

L’elenco di tutti i professionisti iscritti ai rispettivi Albi è consultabile a questa pagina: Ricerca Professionista.

  • Il professionista deve registrarsi al portale AlboWeb;
  • la Commissione d’Albo relativa alla professione del futuro iscritto prende in carico la domanda ed esamina che la documentazione sia corretta e completa; in caso contrario manda direttamente dal portale una richiesta al Professionista indicando i dati da integrare o correggere. Una volta considerata idonea, viene data conformità alla domanda e trasmessa all’Ordine.
  • Il Professionista paga la tassa governativa e allega la scansione del pagamento, insieme a una fototessera e alla domanda di iscrizione completa di marca da bollo da 16,00 euro.
  • L’Ordine prende in esame la domanda e controlla che tutti i dati inseriti siano completi e corretti; in caso contrario manda direttamente dal portale una richiesta al Professionista indicando i dati da integrare o correggere.
  • Quando la domanda è considerata idonea viene portata in Consiglio Direttivo per l’approvazione; una volta deliberata la domanda, il Professionista viene considerato iscritto e riceverà comunicazione a riguardo.

Il decreto del Ministero della Salute del 13 marzo 2018, emanato ai sensi della legge. n. 3/2018, all’art. 3, stabilisce che la cancellazione dall’albo non può avvenire se non dopo aver sentito l’interessato, ovvero dopo la mancata risposta del medesimo a tre convocazioni per tre mesi consecutivi.
Si precisa inoltre, come deliberato dal Consiglio nazionale del 25 gennaio 2020 che: “nei confronti dei soggetti morosi, relativamente alla tassa di iscrizione all’albo e/o al contributo annuo per l’iscrizione agli Elenchi speciali ad esaurimento, e che non abbiano attivato la posta elettronica certificata (PEC) fornita dall’Ordine, ovvero che non abbiano comunicato una propria PEC personale, in considerazione della giurisprudenza contenuta nella sentenza 21965/2017, letta a contrario, le spese postali necessarie relative ai solleciti a mezzo raccomandata e/o comunque ogni altra spesa volta al sollecito, sono a carico del moroso stesso che se le vedrà addebitate”.

  • In caso di mancato riscontro ai 3 avvisi, l’Ordine adotterà la procedura di cancellazione per morosità, provvedimento che viene notificato agli Organi Istituzionali, agli Enti e alle Autorità preposte, secondo la normativa vigente.
    Il provvedimento di cancellazione per morosità interrompe il rapporto giuridico instaurato con l’iscrizione.
  • Il professionista cancellato per morosità, a sua richiesta può essere re-iscritto qualora siano cessate le cause che hanno determinato la cancellazione. La re-iscrizione comporta la presentazione integrale di una nuova domanda d’iscrizione, alla quale verrà assegnato un nuovo numero d’iscrizione.

LIBERA PROFESSIONE

Per aprire uno studio presso la propria abitazione occorre, innanzitutto rivolgersi al proprio Comune di residenza per effettuare il cambio di destinazione d’uso dell’immobile e la relativa documentazione. Successivamente bisognerà presentare la documentazione di inizio attività o, a seconda dei Comuni, la segnalazione di inizio attività. (Si tenga conto che si può cambiare la destinazione d’uso per circa il 30% della metratura dell’immobile). Dal momento che ogni Comune può avere modalità differenti nell’espletare tale pratica, Le consigliamo di recarsi in comune per raccogliere le informazioni necessarie.

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

Questo Ordine Professionale ha messo a disposizione, in forma gratuita, ad ogni iscritto, una casella PEC. È sufficiente contattare la nostra Segreteria amministrativa: bologna@tsrm.org

Per poter inserire l’indirizzo PEC personale nel fascicolo dell’iscritto abbiamo bisogno che sia verificato, la richiesta dovrà quindi essere effettuata inviando, tramite la stessa PEC, richiesta al nostro indirizzo: bologna@pec.tsrm.org.

ASSICURAZIONE

Per aderire, tutti gli iscritti all’Ordine TSRM-PSTRP, potranno accedere alla piattaforma AlboWeb con le proprie credenziali di iscrizione o a seguito della registrazione sul portale; successivamente sarà possibile scaricare il MAV relativo al pagamento del premio per il sistema di protezione e relativa polizza assicurativa.
L’assicurato è il soggetto che, regolarmente iscritto al proprio Albo di appartenenza, aderisce alla Convenzione assicurativa collettiva ad adesione, pagando il relativo premio di € 30 o € 34 a seconda che opti per il massimale di € 2.000.000 o di € 5.000.000. Questo massimale deve intendersi per ogni persona assicurata, per ogni sinistro e per ogni anno assicurativo. Si precisa quindi che non si tratta di un massimale aggregato per tutti gli aderenti alla convenzione stessa. Ciò significa che se ci fosse un sinistro che risarcisce un terzo con € 1.000.000 a giugno 2020, allora per quel professionista, cui quel caso si riferisce, assicurato con un massimale di € 5.000.000, , rimarranno ancora € 4.000.000 per altri risarcimenti a terzi danneggiati per tutto il 2020.

Per le nuove adesioni la garanzia decorre automaticamente dalle ore 24.00 del giorno del versamento del premio; in occasione di rinnovi annuali la garanzia decorre dalle ore 24.00 del 31 dicembre dell’anno precedente, se entro il 30 Aprile dell’anno successivo è stato versato il relativo premio. In caso di mancato versamento entro il 30 Aprile la garanzia è sospesa fino alle ore 24 del giorno di versamento del premio.

SISTEMA TESSERA SANITARIA

Il servizio telematico per la trasmissione dei dati è disponibile 24 ore su 24, di conseguenza, fermo restando la possibilità di optare per la frequenza temporale che si ritiene opportuno scegliere (in tempo reale, giornaliera, mensile o altro), la trasmissione dei dati di spesa sanitaria deve essere effettuata entro e non oltre il mese di gennaio dell’anno successivo a quello della spesa effettuata dal cittadino.
Oltre ai soggetti obbligati dall’anno 2015 (farmacie, strutture specialistiche pubbliche e private accreditate, gli iscritti all’ordine dei medici chirurghi e odontoiatri) e quelli obbligati dall’anno 2016  (strutture autorizzate ai sensi dell’ articolo 8-ter Dlgs 502/1992  e strutture autorizzate alla vendita al dettaglio dei medicinali veterinari ai sensi dell’articolo 70, comma 2, Dlgs193/ 2006, parafarmacie, ottici, iscritti agli albi professionali degli psicologi, infermieri, ostetrici, medici veterinari, tecnici sanitari di radiologia medica), a partire dal 2019 sono tenuti all’invio dei dati di spesa sanitaria privata anche:
  • Le strutture della sanità militare;
  • La farmacia assistenziale dei mutilati e invalidi di guerra e del lavoro (ANMIG);
  • Gli iscritti all’albo dei biologi;
  • Gli iscritti ai nuovi Albi delle professioni sanitarie istituiti dal decreto del Ministero della salute del 13 marzo 2018:
    • Tecnico sanitario di laboratorio biomedico;
    • Tecnico audiometrista;
    • Tecnico audioprotesista;
    • Tecnico ortopedico;
    • Dietista;
    • Tecnico di neurofisiopatologia;
    • Tecnico fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare;
    • Igienista dentale;
    • Fisioterapista;
    • Logopedista;
    • Podologo;
    • Ortottista e assistente di oftalmologia;
    • Terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva;
    • Tecnico della riabilitazione psichiatrica;
    • Terapista occupazionale;
    • Educatore professionale;
    • Tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro;
    • Assistente sanitario
L’obbligo riguarda i dati dei documenti di spesa (scontrini, fatture, ricevute) rilevanti per la detrazione delle spese sanitarie del cittadino. In particolare, vanno inviate tutte le fatture relative a prestazioni sanitarie, certificative, a carattere peritale rilasciate a persone fisiche. Nel caso dell’attività del medico competente, non vanno inviate le fatture rilasciate al datore di lavoro anche se persona fisica. Ai fini dell’invio non rileva il fatto che la fattura sia gravata o meno da IVA.
Se si tratta di una persona fisica (Medico/Odontoiatra, Psicologo, Infermiere, Ostetrico/a, Tecnico Radiologo, Veterinario) i campi della sezione Proprietario si devono compilare nel seguente modo:
  • codiceRegione: non impostato;
  • codiceAsl: non impostato;
  • codiceSSA: non impostato ;
  • cfProprietario: impostato con il codice fiscale della persona fisica.
Nel caso di strutture autorizzate ai sensi all’art. 8-ter del D. Lgs. 502/1992, soggetti di cui all’art. 70, comma 2 del D. Lgs. 193/2006, parafarmacie e ottici, la sezione Proprietario del file Xml va compilata con l’informazione Codice Proprietario, reperibile accedendo alla sua Area Riservata, e selezionando il link “Profilo utente” e poi “Stampa pincode“. Selezionando l’icona del documento pdf viene visualizzato, tra l’altro, il Codice Proprietario: Esempio di CODICE PROPRIETARIO:xxx-yyy-zzzzzz
  • codiceRegione: xxx;
  • codiceAsl: yyy;
  • codiceSSA: zzzzzzz;
  • cfProprietario: impostato con il codice fiscale del soggetto che ha ricevuto le credenziali (titolare o legale rappresentante)
L’imposta di bollo e l’Iva esposte in fattura/ricevuta seguono il trattamento della spesa sanitaria cui si riferiscono e confluiscono nella relativa tipologia di spesa.
Nella comunicazione vanno riportati i dati indicati nel documento fiscale emesso dal medico/struttura sanitaria. Nel caso in esame sarà riportato il codice fiscale del minore.
Se una prestazione sanitaria viene pagata dal cittadino in parte in contanti in e in parte modo tracciato, il documento di spesa va inviato al Sistema TS come “non tracciato” (pagamentoTracciato= NO).

NORME GENERALI SULLA PRIVACY

Il Regolamento UE 2016/679, General Data Protection Regulation (GDPR), disciplina la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati. Il Regolamento UE 2016/679 è in vigore dal 25 maggio 2018.

Secondo il Regolamento UE 2016/679 qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.

Fornendo la definizione di “dato personale“, l’art. 4 del Regolamento UE 2016/679 spiega che si tratta di “qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); siconsidera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolareriferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica,culturale o sociale“.

Per “dato particolare” (ex sensibile) si intende quel dato che riguarda le più intime convinzioni dell’individuo ovvero quel dato riguardante l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale, dato relativo alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona, sono ascrivibili a tale categoria il “dato genetico”; il “dato biometrico” inteso come l’immagine facciale, grazie ai quali è possibile identificare una ed una sola persona fisica ed il “dato relativo alla salute”, ovvero quel dato riferito alla salute sia fisica che mentale, passata, presente o futura, ma anche informazioni su servizi di assistenza sanitaria, laddove presenti, indipendentemente dalla fonte.

Secondo l’art. 10 del GDPR, i dati giudiziari sono quei dati idonei a rivelare l’esistenza di determinati provvedimenti giudiziari soggetti ad iscrizione nel casellario giudiziale (ad esempio, i provvedimenti penali di condanna definitivi, la liberazione condizionale, il divieto od obbligo di soggiorno, le misure alternative alla detenzione) o la qualità di imputato o di indagato.

Il titolare è il soggetto, pubblico o privato, che tratta i dati personali e determina le finalità e i mezzi del trattamento dei dati.

Il Responsabile del trattamento è la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento. Il titolare designa quali Responsabili del trattamento dei dati personali i soggetti esterni a cui sono affidate prestazioni relative ad attività di propria pertinenza o ad attività connesse, o strumentali e di supporto, ivi incluse le attività manutentive, che comportino il trattamento di dati personali.

L’interessato è esclusivamente la persona fisica, identificata o identificabile, cui i dati personali si riferiscono.

II Regolamento UE 2016/679 prevede una serie di diritti dell’interessato (tra cui il diritto di accesso, il diritto di opposizione, il diritto alla cancellazione). Le modalità per l’esercizio dei diritti da parte degli interessati sono stabilite, in via generale, negli artt. 11 e 12 del Regolamento Europeo. Il titolare del trattamento non può rifiutare di soddisfare la richiesta dell’interessato al fine di esercitare i suoi diritti, salvo che il titolare del trattamento dimostri che non sia in grado di identificare l’interessato. Il titolare del trattamento fornisce all’interessato le informazioni relative all’azione intrapresa senza ingiustificato ritardo e comunque entro un mese dal ricevimento della richiesta, termine che può essere prorogato di due mesi, se necessario, tenuto conto della complessità e del numero delle richieste.