Accesso civico semplice – art. 5, comma 1, D.Lgs. 33/2013
PROCEDIMENTO
L’accesso civico semplice, previsto dall’art. 5, comma 1, del Decreto legislativo n. 33/2013, riconosce a chiunque il diritto di richiedere la pubblicazione di documenti, informazioni o dati oggetto di pubblicazione obbligatoria, nei casi in cui ne sia stata omessa la pubblicazione.
L’accesso civico semplice costituisce uno strumento di tutela del diritto alla trasparenza e di controllo sul rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente.
L’istanza è gratuita e non richiede motivazione e deve individuare i dati, le informazioni o i documenti di cui si chiede la pubblicazione.
A CHI PRESENTARE LA RICHIESTA
La richiesta di accesso civico semplice deve essere presentata al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) dell’Ordine TSRM e PSTRP di Bologna.
Il RPCT dell’Ordine è il Dott. Filippo Mosconi.
MODULO PER LA PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA
Per presentare la richiesta di accesso civico semplice è possibile utilizzare il modulo predisposto dall’Ordine.
Il modulo comprende sia il modello di richiesta sia l’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679.
Scarica il modulo per la richiesta di accesso civico semplice – art. 5, comma 1, D.Lgs. n. 33/2013
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE
La richiesta può essere presentata preferibilmente in via telematica, utilizzando il modulo predisposto dall’Ordine, attraverso uno dei seguenti canali:
- PEC: bologna@pec.tsrm.org;
- E-mail: bologna@tsrm.org;
- E-mail del RPCT: amministrazionetrasparente@bolognatsrmpstrp.it;
- posta ordinaria: Ordine TSRM e PSTRP di Bologna, Galleria Ugo Bassi, 1 – 40121 Bologna.
In caso di presentazione tramite posta elettronica non certificata, la richiesta si considera validamente presentata secondo le modalità previste dalla normativa vigente. In particolare, qualora sia richiesta l’identificazione del richiedente, dovrà essere allegata copia di un documento di identità in corso di validità.
In caso di presentazione tramite posta ordinaria, la richiesta deve essere sottoscritta dal richiedente e corredata, ove necessario, da copia di un documento di identità in corso di validità.
TERMINE DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO
Il procedimento si conclude entro 30 giorni dalla presentazione dell’istanza, secondo quanto previsto dall’art. 5 del D.Lgs. n. 33/2013.
ESITO DELLA RICHIESTA
Qualora sia accertata l’omessa pubblicazione di dati, documenti o informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria, l’Ordine provvede alla relativa pubblicazione nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale.
Il RPCT comunica al richiedente l’avvenuta pubblicazione, indicando il relativo collegamento ipertestuale.
Qualora il documento, l’informazione o il dato richiesto risulti già pubblicato nel rispetto della normativa vigente, il RPCT comunica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.
Qualora la richiesta riguardi, in tutto o in parte, contenuti non soggetti a pubblicazione obbligatoria, il RPCT comunica il diniego totale o parziale, fornendone adeguata motivazione e indicando i rimedi previsti dalla normativa vigente.
IN CASO DI INERZIA DEL RPCT
In caso di inerzia del RPCT, il richiedente può rivolgersi al titolare del potere sostitutivo, ai sensi dell’art. 2, comma 9-ter, della Legge n. 241/1990.
Titolare del potere sostitutivo:
Dott. Giancarlo Lucchi – Presidente dell’Ordine TSRM e PSTRP di Bologna
E-mail: bologna@pec.tsrm.org
Il titolare del potere sostitutivo conclude il procedimento secondo i termini e le modalità previsti dalla normativa vigente.
RICORSO AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
In caso di diniego totale o parziale o di mancata risposta da parte del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, il richiedente può presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) ai sensi dell’art. 116 del Codice del processo amministrativo, di cui al Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
RIFERIMENTI NORMATIVI
- Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, art. 5;
- Delibera ANAC n. 1310 del 28 dicembre 2016;
- Legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 2, comma 9-ter;
- Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, art. 116.
MODULO
Scarica il modulo per la richiesta di accesso civico semplice – art. 5, comma 1, D.Lgs. n. 33/2013
