OBBLIGO PEC
Normativa sul domicilio digitale (PEC)
La normativa vigente prevede per tutti i professionisti iscritti agli Albi l’obbligo di dotarsi di un domicilio digitale, identificato nella casella di Posta Elettronica Certificata (PEC), e di comunicarlo al proprio Ordine professionale.
Il domicilio digitale rappresenta il recapito ufficiale per le comunicazioni aventi valore legale tra professionisti, Ordini e Pubbliche Amministrazioni.
Quadro normativo di riferimento
L’obbligo del domicilio digitale si inserisce nel processo di digitalizzazione della Pubblica Amministrazione ed è disciplinato dal Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76 (Decreto Semplificazioni), convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120.
La disciplina si integra con:
- D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68;
- art. 16 del D.L. n. 185/2008;
- D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’Amministrazione Digitale).
Domicilio digitale
Il domicilio digitale è l’indirizzo elettronico certificato (PEC) attraverso il quale il professionista riceve comunicazioni aventi valore legale.
Le comunicazioni inviate a tale indirizzo producono effetti giuridici equivalenti alle notifiche effettuate a mezzo posta, con piena efficacia giuridica secondo la normativa vigente.
Obbligo di comunicazione
Il professionista è tenuto a:
- dotarsi di un domicilio digitale attivo (PEC);
- comunicarlo all’Ordine di appartenenza;
- mantenerlo aggiornato.
Il professionista è inoltre tenuto a mantenere aggiornati i propri dati anagrafici e di contatto, comunicando tempestivamente ogni variazione all’Ordine secondo le modalità previste.
Per le modalità operative di aggiornamento dei dati è possibile consultare la pagina dedicata: Aggiornamento anagrafico.
Il domicilio digitale è personale e deve essere intestato al singolo professionista. Anche in caso di esercizio della professione in forma associata, ciascun iscritto è tenuto a disporre di una propria casella PEC.
Mancata comunicazione e sanzioni
Il mancato adempimento dell’obbligo di comunicazione del domicilio digitale comporta l’attivazione delle procedure previste dall’art. 37, comma 1, lettera e), del Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120.
Il professionista inadempiente è diffidato ad adempiere entro trenta giorni. Decorso inutilmente tale termine, l’Ordine dispone la sospensione dall’Albo fino alla comunicazione del domicilio digitale.
In caso di ulteriore inadempienza, l’Ordine segnala la posizione al Consiglio di Disciplina per le valutazioni di competenza e per l’eventuale avvio del procedimento disciplinare.
Obblighi dell’Ordine
L’Ordine è tenuto a:
- raccogliere e aggiornare i domicili digitali degli iscritti;
- trasmettere i dati ai registri nazionali competenti;
- alimentare l’INI-PEC;
- attivare le procedure di diffida nei confronti degli iscritti inadempienti.
Avvertenza finale
La PEC costituisce il domicilio digitale del professionista ed è lo strumento attraverso il quale vengono effettuate le comunicazioni aventi valore legale tra professionisti, Ordine e Pubblica Amministrazione, con piena efficacia giuridica secondo la normativa vigente.
