Autorizzazione all’esercizio delle attivitĂ sanitarie
Per autorizzazione delle strutture sanitarie si intende il provvedimento amministrativo che rende lecito l’esercizio dell’attività sanitaria da parte di qualsiasi soggetto pubblico e privato in possesso di requisiti minimi prestabiliti e verificati.
Con deliberazione n. 327 del 23 febbraio 2004 “Applicazione della LR n. 34/1998 in materia di autorizzazione e di accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e dei professionisti alla luce dell’evoluzione del quadro normativo nazionale. Revoca di precedenti provvedimenti”, la Giunta regionale ha ridefinito i requisiti necessari per l’autorizzazione all’esercizio delle attività sanitarie e il relativo procedimento. Con il medesimo provvedimento ha inoltre regolamentato il percorso autorizzatorio di alcune tipologie di studi professionali precedentemente non soggetti a tale obbligo. Il procedimento per la verifica del possesso dei requisiti necessari per il rilascio dell’autorizzazione è in capo al Comune competente per territorio.
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Comunicazione di svolgimento di attivitĂ sanitaria
La L.R. 22/2019 ha introdotto un nuovo Istituto prevedendo che le strutture sanitarie (in prevalenza studi medici e delle altre professioni sanitarie) precedentemente non soggette ad alcuna forma di autorizzazione all’esercizio, siano soggette all’obbligo di comunicare al Comune competente per territorio lo svolgimento della loro attività sanitaria.
L’obiettivo di questo nuovo adempimento è motivato dall’esigenza di garantire ai cittadini la tutela della salute, attraverso la sorveglianza sull’intera offerta dei servizi sanitari.
La L.R. prevede che la Comunicazione di svolgimento di attività sanitaria sia presentata dal legale rappresentante al Comune competente per territorio con modalità dematerializzate. Il legale rappresentante autocertifica il possesso dei requisiti individuati con la delibera di Giunta Regionale n. 1919/2023. La struttura sanitaria (lo studio) può svolgere l’attività sanitaria dalla data di presentazione della Comunicazione.
Istituto di Comunicazione di svolgimento di attivitĂ sanitaria art. 10 e 11, LR 22/2019 – Proroga termini per la presentazione della Comunicazione di svolgimento di attivitĂ sanitaria di cui all’art. 23, co. 1, LR 22/2019 e del termine di adeguamento ai requisiti autorizzativi di cui alla delibera di Giunta regionale n. 1919/2023
Il termine entro il quale dette strutture sanitarie debbono adeguarsi ai requisiti autorizzativi previsti dalla delibera di Giunta regionale n. 1919/2023:
- le strutture sanitarie soggette all’istituto della Comunicazione di svolgimento di attività sanitaria, già operanti al 20 dicembre 2023 (data di pubblicazione DGR 1919/2023 in BURERT) devono presentare perentoriamente la Comunicazione di svolgimento di attività sanitaria di cui all’art. 23, comma 1, LR 22/2019, entro 90 giorni dalla data di approvazione della specifica modulistica (Modulo 8-bis) avvenuta in data 4 marzo 2024 con nota regionale PG 04.03.2024.0228356.I.
Pertanto, le Comunicazioni di svolgimento di attività sanitaria dovranno pervenire perentoriamente ai Comuni ove ha sede lo studio entro il 3 giugno 2024 (90 giorni dal 4 marzo 2024, data della nota regionale sopracitata); - le strutture sanitarie richiamate al punto precedente devono adeguarsi ai requisiti autorizzativi di cui all’Allegato 1 della delibera di Giunta regionale n. 1919/2023 entro 180 giorni decorrenti dalla data di approvazione della specifica modulistica (Modulo 8-bis) avvenuta in data 4 marzo 2024 con la nota regionale PG 04.03.2024.0228356.I.
Pertanto, la data entro la quale le strutture devono perentoriamente adeguarsi ai requisiti autorizzativi è il giorno 1° ottobre 2024 (180 giorni dal 4 marzo 2024, data della nota regionale sopracitata).
Moduli di autorizzazione all’esercizio di struttura sanitaria di competenza dei Comuni
In attesa di consentire la compilazione on line della modulistica attraverso la piattaforma Accesso Unitario rete SUAP-ER, i moduli e i rispettivi allegati dovranno essere compilati e inviati via PEC allo Sportello Unico AttivitĂ Produttive (SUAP) del Comune in cui ha sede la struttura per cui si chiede l’autorizzazione .
Al link della Regione sono presenti i moduli necessari per l’assolvimento dell’Obbligo. Si invitano i professionisti che devono provvedere agli assolvimenti correlati all’istituto della Comunicazione di svolgimento di attivitĂ sanitaria di consultare i MODULI 8 e MODULO 8bis.