Elezioni delle Commissioni d’Albo 2019

Elezioni delle Commissioni d’Albo 2019

Normativa di Riferimento:

Regolamento:

Clicca qui per scaricare il Modulo di proposta della lista o di candidatura per la Commissione D’Albo per il quadriennio 2020-2023 (formato PDF)

Con il decreto del 15 marzo 2018 a firma del Ministro della Salute uscente, Beatrice Lorenzin, vengono regolamentate le elezioni per i nuovi Ordini professionali, istituiti con la legge 3/2018.

La composizione in termini numerici delle Commissioni d’Albo è definita dal Regolamento ed è calcolata in base alla numerosità di Iscritti presenti per ciascuna Professione Sanitaria. Il testo disciplina tutte le operazioni legate alle elezioni, dalla presentazione delle liste alla composizione dei seggi, passando alle operazioni di voto e di scrutinio e la proclamazione dei risultati.

Per quanto concerne l’Ordine TSRM-PSTRP della Provincia di Bologna, in questa tornata elettorale si terranno le elezioni per la costituzione delle 19 Commissioni d’Albo che saranno rappresentative delle Professioni Sanitarie di appartenenza per i prossimi 4 anni.

Convocazione dell’Assemblea Commissioni Albo 2020/2023

Ma esattamente in COSA CONSISTONO le commissioni d’albo?

  • Sono organi di tipo collegiale, costituiti da un numero minimo di 5 rappresentanti, a cui è affidato l’autogoverno delle rispettive professioni e a cui spetta esercitare il potere disciplinare:
  • proporre al Consiglio Direttivo l’iscrizione all’ordine del professionista;
  • adottare e dare esecuzione ai provvedimenti disciplinari nei confronti di tutti gli iscritti all’albo e a tutte le altre disposizioni di Ordine disciplinare e sanzionatorio contenute nelle leggi e nei regolamenti in vigore;
  • esercitare le funzioni gestionali comprese nell’ambito delle competenze proprie, come individuate dalla legge e dallo statuto;
  • Dare il proprio concorso alle autoritĂ  locali nello studio e nell’attuazione dei provvedimenti che comunque possano interessare la professione.

Elenco Liste Commissioni d’Albo pervenute allo scrivente Ordine

Le commissioni d’albo eleggibili sono:

  1. Commissione di albo della professione sanitaria di Tecnico sanitario di radiologia medica;
  2. Commissione di albo della professione sanitaria di Tecnico sanitario di laboratorio biomedico;
  3. Commissione di albo della professione sanitaria di Tecnico audiometrista;
  4. Commissione di albo della professione sanitaria di Tecnico audioprotesista;
  5. Commissione di albo della professione sanitaria di Tecnico ortopedico;
  6. Commissione di albo della professione sanitaria di Dietista;
  7. Commissione di albo della professione sanitaria di Tecnico di neurofisiopatologia;
  8. Commissione di albo della professione sanitaria di Tecnico fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare;
  9. Commissione di albo della professione sanitaria di Igienista dentale;
  10. Commissione di albo della professione sanitaria di Fisioterapista;
  11. Commissione di albo della professione sanitaria di Logopedista;
  12. Commissione di albo della professione sanitaria di Podologo;
  13. Commissione di albo della professione sanitaria di Ortottista e Assistente di oftalmologia;
  14. Commissione di albo della professione sanitaria di Terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva;
  15. Commissione di albo della professione sanitaria di Tecnico della riabilitazione psichiatrica;
  16. Commissione di albo della professione sanitaria di Terapista occupazionale;
  17. Commissione di albo della professione sanitaria di Educatore professionale;
  18. Commissione di albo della professione sanitaria di Tecnico della Prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro;
  19. Commissione di albo della professione sanitaria di Assistente sanitario.

Verbali Elezioni

Volantino Liste Candidati Commissioni d’Albo 2020-2023

Sono eleggibili tutti gli iscritti all’albo, compresi i consiglieri e i componenti del collegio dei revisori uscenti.

Ogni Commissione d’albo è composta da 5 componenti iscritti allo stesso albo, se gli iscritti all’albo non superano i 1.500, da 7 componenti, se gli iscritti superano i 1.500 ma sono inferiore a 3.000 e da 9 componenti, se gli iscritti superano i 3.000.

Qualora, relativamente alla candidatura per la Commissione d’albo, il numero degli iscritti a quell’albo non sia sufficiente a garantire la sottoscrizione della lista o della singola candidatura da parte di professionisti in numero almeno pari a quello dei componenti dell’organo da eleggere, al fine di garantire l’elettorato attivo le liste o le singole candidature potranno essere sottoscritte da iscritti ad altri albi, purché dell’area corrispondente.

Liste Elettorali (come previsto dall’art. 5 del Regolamento per l’elezione degli organi dell’ordine)

  • I candidati possono presentarsi singolarmente o nell’ambito di una lista;
  • il voto può essere espresso per l’intera lista oppure votando direttamente tutti i nominativi della lista stessa oppure votando anche nominativi diversi da altre liste o da candidature singole;
  • le liste dei candidati, comprese quelle delle commissioni d’albo, devono essere sottoscritte da un numero di firme almeno pari al numero dei componenti dell’organo da eleggere e devono essere denominate;
  • le firme devono essere autenticate dal Presidente o da un suo delegato;
  • la singola candidatura deve essere presentata entro 10 giorni prima della data di svolgimento delle votazioni mediante PEC o a mano presso la sede dell’ordine;
  • l’ordine provvede alla pubblicazione delle liste e delle singole candidature sul proprio sito istituzionale.

Modalità elettive delle commissioni d’albo

Le procedure e le MODALITĂ€ ELETTIVE DELLE COMMISSIONI D’ALBO sono definite all’interno del Decreto del Ministro della Salute 15 marzo 2018:

  • l’assemblea per il rinnovo delle cariche, ivi compresa la commissione d’albo, avviene nel terzo quadrimestre dell’anno in cui il Consiglio scade;
  • la votazione è valida in prima convocazione quando abbiano votato almeno i due quinti degli iscritti o in seconda convocazione almeno un quinto degli iscritti. A partire dalla terza convocazione la votazione è valida qualunque sia il numero dei votanti;
  • ciascun ordine può stabilire che le votazioni si svolgano con modalitĂ  telematiche;
  • l’avviso di convocazione è inviato tramite PEC ovvero posta prioritaria, almeno 20 giorni prima dell’inizio delle votazioni, e tale documento deve indicare anche i membri della commissione di albo;
  • una volta completato l’iter elettorale, il presidente dichiara chiusa la votazione e procede allo scrutinio, assistito dagli scrutatori e dal segretario;
  • ultimato lo scrutinio dei voti il risultato è immediatamente proclamato dal presidente di seggio;
  • Il seggio elettorale è composto dai tre professionisti sanitari piĂą anziani (1 presidente e 2 scrutatori) e da quello piĂą giovane (segretario) presenti all’assemblea elettorale, non facenti parte delle liste dei candidati;
  • per ciascun componente del seggio è individuato il componente supplente;
  • nel termine di otto giorni dall’avvenuta elezione tutti gli organi eletti, ivi compresa la commissione d’albo, si riuniscono per la prima volta.

Gli eletti restano in carica per quattro anni, e se per un qualunque motivo venisse a ridursi il numero di membri della commissione d’albo, si deve procedere entro 15 giorni ad elezioni suppletive ed i membri eletti in sostituzione durano in carica sino alla scadenza del quadriennio in corso.

Qualora le Commissioni di albo non vengano costituite, le loro attribuzioni previste dal comma 2, dell’art. 3, del d.lgs. C.P.S. n. 233/46 e successive modificazioni, spettano al Consiglio Direttivo dell’Ordine competente, integrato da un componente estratto a sorte tra gli iscritti all’albo professionale della professione sanitaria interessata (art. 4, decreto sulle Commissioni d’Albo del 30 luglio 2019).

Le commissioni d’albo possono essere sciolte:

  • se non sono in grado di funzionare regolarmente,
  • qualora si configurino gravi violazioni della normativa vigente.

Queste elezioni oltre a garantire dei rappresentanti “Adeguatamente Rappresentativi”, sono anche un’opportunità per portare l’attenzione sui problemi di ogni singola professione.

Le candidature potranno essere presentate dal 31 ottobre 2019 al 13 novembre 2019 (entro le ore 24:00), preferibilmente mediante consegna diretta presso la sede dell’Ordine TSRM-PSTRP della Provincia di Bologna negli di apertura al pubblico (lunedì, mercoledì e venerdì dalle 09.00 alle 13.30 – martedì e giovedì dalle 09.00 alle 15.30) o tramite PEC bologna@pec.tsrm.org.