Formazione e ECM
Referente Formazione Ordine TRSM PSTRP di Bologna: Consigliera Federica Zanzico
Cos’è l’ECM
Il programma ECM è il processo attraverso il quale il professionista della salute si mantiene aggiornato per rispondere ai bisogni dei pazienti, alle esigenze del Servizio sanitario e al proprio sviluppo professionale.
La formazione continua in medicina comprende l’acquisizione di nuove conoscenze, abilità e attitudini utili a una pratica competente ed esperta.
I professionisti sanitari hanno l’obbligo deontologico di mettere in pratica le nuove conoscenze e competenze per offrire una assistenza qualitativamente utile. Prendersi, quindi, cura dei propri pazienti con competenze aggiornate, senza conflitti di interesse, in modo da poter essere un buon professionista della sanità.
L’avvio del Programma nazionale di ECM nel 2002, in base al DLgs 502/1992 integrato dal DLgs 229/1999 che avevano istituito l’obbligo della formazione continua per i professionisti della sanità, ha rappresentato un forte messaggio nel mondo della sanità. La nuova fase dell’ECM contiene molte novità e si presenta quale strumento per progettare un moderno approccio allo sviluppo e al monitoraggio delle competenze individuali.
Dal 1° gennaio 2008, con l’entrata in vigore della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, la gestione amministrativa del programma di ECM ed il supporto alla Commissione Nazionale per la Formazione Continua, fino ad oggi competenze del Ministero della salute, sono stati trasferiti all’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas).
L’Accordo Stato Regioni del 1° agosto 2007 che definisce il Riordino del Programma di Formazione Continua in Medicina e stabilisce la nuova organizzazione e le nuove regole per la Governance del sistema Ecm del triennio 2008-2010, individua infatti nell’Agenzia la “casa comune” a livello nazionale, in cui collocare la Commissione nazionale e gli organismi che la corredano.
Commissione Nazionale Formazione Continua
Nasce nel 2000, a seguito di quanto disposto dall’art. 16-ter del D.Lgs. 502/92 (norma inserita dall’art.14 del D.Lgs. 229/99). È un organo del Ministero della Salute che si occupa, con il supporto amministrativo-gestionale dell’AGENAS, di tutte le funzioni organizzativo/programmatiche delle attività formative ECM nazionali
AGENAS
Fra i vari compiti, l’AGENAS è al servizio del sistema ECM, garantendo ogni attività di supporto tecnico e amministrativo alla Commissione Nazionale per la Formazione Continua, che è l’organo di governance del sistema.
La CNFC con il supporto di AGENAS:
• definisce le regole per l’accreditamento dei provider che erogano formazione per garantire un elevato standard qualitativo dei percorsi formativi dei professionisti;
• svolge attività di controllo e sanzione rispetto ai temi della trasparenza e dell’indipendenza dagli interessi commerciali degli eventi per garantire migliori risultati e un’offerta sempre più mirata alle esigenze del singolo.
AGENAS affianca, inoltre, la C.N.F.C. nelle azioni di semplificazione e snellimento del sistema ECM, per renderlo più flessibile e in grado di dare risposte concrete all’esigenza di aggiornamento continuo. Questo impegno ha portato alla definizione di un nuovo sistema di regole approvate dall’Accordo Stato-Regioni “La Formazione continua nel settore salute” del 2 febbraio 2017.
Comunicazione Provider- AGENAS
I crediti ECM acquisiti dalla partecipazione a corsi accreditati a livello nazionale vengono comunicati dal Provider accreditante direttamente all’AGENAS, la quale si occuperà in un secondo momento di inviarli al Co.Ge.A.P.S.. Questa prima comunicazione (Provider-AGENAS) avviene entro 90 giorni dal termine di validità del corso e non dal momento del rilascio dell’attestato finale, in maniera differente per corsi residenziali o FAD. Per i corsi residenziali, ad esempio, se lo svolgimento è stato fra il 10/05/2019 ed il 18/05/2019, l’attestato riporterà la data di conclusione, ma il provider potrà effettuare la comunicazione all’AGENAS entro il 18/08/2019 (cioè entro 90 giorni dal termine validità). Nel caso di un corso FAD, invece, se si svolge dal 01/01/2019 al 31/12/2019, l’attestato ECM riporterà la data di conclusione individuale dal corso, ma la rendicontazione all’AGENAS verrà effettuata entro il 30/03/2020 (cioè entro 90 giorni dal termine validità).
Comunicazione AGENAS – Co.Ge.A.P.S.
Ritardi di comunicazione possono verificarsi sia fra Provider e AGENAS, che non viene aggiornata entro i 90, ma anche fra AGENAS e Co.Ge.A.P.S., che può non essere aggiornato in tempo reale dall’AGENAS appena questa viene a conoscenza dei dati dal Provider. Una volta che il Provider rendiconta i crediti ECM, è infatti l’AGENAS a doverli comunicare al Co.Ge.A.P.S., secondo tempi che purtroppo non sono né certi, né definiti. Tale aggiornamento avviene non prima dei 90 giorni dal termine di validità del corso per l’AGENAS, ma potrebbe essere necessario un ulteriore lasso di tempo prima di vedere riconosciuti i propri crediti ECM anche nel portale Co.Ge.A.P.S.. In questo lasso di tempo, i crediti ECM effettivamente acquisiti potrebbero non risultare presso il Co.Ge.A.P.S.. Per questo le verifiche relative ai crediti acquisiti in ogni triennio ECM vengono effettuate dall’AGENAS solo dopo il 30 Marzo dell’anno successivo la fine del triennio stesso (ovvero una volta passati i 90 giorni utili per la rendicontazione).
Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario
Il “Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario” (clicca per scaricare il PDF), entrato in vigore il 1° gennaio 2019 e che raccoglie le regole da seguire nella formazione ECM, rimane il testo di riferimento, di cui raccomandiamo l’attenta lettura, perché, a partire dal 2019, ogni singolo professionista sanitario è personalmente coinvolto e responsabile della gestione del proprio percorso formativo, compresi esoneri ed esenzioni.
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