INDICAZIONI OPERATIVE “Misure per gli operatori delle professioni sanitarie di cui all’articolo 1 della legge 1° febbraio 2006, n. 43”

Al fine di una omogenea e coerente interpretazione e applicazione delle disposizioni legislative la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha prodotto il Documento sull’applicazione della disciplina in materia di attività esercitabili dal personale delle professioni sanitarie del Comparto sanità.

INDICAZIONI APPLICATIVE

Le attività consentite

a) Le attività consentite sono esclusivamente quelle riconducibili alle professioni sanitarie per le quali, indipendentemente dal profilo di inquadramento, gli interessati abbiano l’abilitazione all’esercizio. Quindi, per gli incarichi che abbiamo per oggetto lo svolgimento di attività diverse da quelle di cui sopra, continua a trovare applicazione la disciplina ordinaria delle incompatibilità;

b) è esclusa la possibilità di svolgere incarichi al di fuori dell’orario di lavoro a favore dell’azienda sanitaria di appartenenza;

c) è ammissibile il conferimento di incarichi libero professionali da parte di altre strutture pubbliche, anche del Ssn, e l’instaurazione di rapporti di lavoro autonomo con strutture private, anche accreditate. È, altresì, possibile l’esercizio di attività libero professionali a favore di singoli utenti;

d) è ammissibile anche l’instaurazione di rapporti di dipendenza con altre strutture pubbliche o private. In questo caso se ne dovrà valutare la compatibilità in sede di rilascio dell’autorizzazione ed in fase di esecuzione della prestazione, tenuto conto delle possibili interferenze con l’organizzazione dell’azienda datore di lavoro.

La procedura di autorizzazione

L’autorizzazione è subordinata alla verifica delle seguenti condizioni:
a) l’attività deve garantire prioritariamente le esigenze organizzative del Ssn; b) deve essere verificato il rispetto della normativa sull’orario di lavoro;

c) l’organo di vertice dell’amministrazione di appartenenza deve attestare che non sia pregiudicato l’obiettivo aziendale relativo allo smaltimento delle liste di attesa, nel rispetto della disciplina nazionale di recupero delle predette liste di attesa anche conseguenti all’emergenza pandemica.

In relazione al punto sub lett. b), l’attività del dipendente dovrà conformarsi alle disposizioni in materia di orario di lavoro di cui al Dlgs 66/2003 e dai CCNL nel tempo vigenti riguardanti, in particolare, la durata media massima settimanale dell’orario di lavoro, le giornate di riposo e le ore di riposo intercorrenti tra un turno di lavoro e l’altro.

Il dipendente, pertanto, dovrà comunicare all’ente di appartenenza le giornate e gli orari di svolgimento delle prestazioni, nonché ogni eventuale successiva variazione.

Il dipendente, al momento della richiesta dell’autorizzazione, dovrà – altresì – assumere l’impegno circa il rispetto della predetta normativa e, con cadenza periodica (orientativamente ogni due o tre mesi) presentare nel corso dell’attività, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000, comprovante il rispetto dell’impegno assunto.

A tal scopo, si fornisce un modello di richiesta aggiornato e coerente con le esigenze sin qui indicate.

Si precisa che ciascuna azienda – secondo le indicazioni della Conferenza Stato- Regioni – dovrà predisporre un regolamento ad hoc che, fermo quanto previsto dal Legislatore, individui le condizioni per il rilascio dell’autorizzazione, anche in rapporto alle fattispecie di incompatibilità, nonché il relativo procedimento autorizzativo.