Certificato di iscrizione Albo
Si rende noto agli iscritti e alle iscritte che la Federazione Nazionale degli Ordini dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche della Riabilitazione e della Prevenzione, FNO TSRM-PSTRP, con Circolare* 35/2024 ha chiarito le modalità di emissione dei certificati di iscrizione all’Albo/ESE per i professionisti operanti sul territorio nazionale in quanto soggetti alla normativa tributaria e finanziaria in materia di bollo.
Autocertificazione di iscrizione all’Albo
L’autocertificazione è la dichiarazione, prevista dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, che sostituisce il rilascio di certificati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, con i gestori di pubblici servizi e con i privati che vi consentono.
Nello specifico, la Legge n. 183 del 12/11/2011 (Legge di stabilità 2012) ha apportato significative modifiche alla disciplina delle certificazioni delle Pubbliche Amministrazioni. In particolare è stato disposto che nei rapporti tra gli organi della P.A. o i gestori di pubblici servizi i certificati siano sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000.
➥ Pertanto, se richiesta da una Pubblica Amministrazione o da privati gestori di pubblici esercizi, l’attestazione dell’avvenuta iscrizione all’Albo/ESE può essere prodotta con un’autocertificazione.
La mancata accettazione di tali dichiarazioni o la richiesta di certificati o di atti di notorietà costituisce, per la Pubblica Amministrazione, violazione dei doveri d’ufficio (art. 74 comma 1 D.P.R. 445/2000) e i certificati eventualmente acquisiti in contrasto con questo divieto saranno invalidi e non saranno comunque utilizzabili con conseguente applicazione di sanzioni.
Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono pertanto tenuti ad accettare le dichiarazioni sostitutive o ad acquisire d’ufficio le informazioni oggetto della dichiarazione, e non possono più richiedere o accettare certificati e atti di notorietà.
La dichiarazione sostitutiva di certificazioni:
– è esente da imposta di bollo;
– è definitiva ed ha la stessa validità del certificato che sostituisce;
– è utilizzabile nel rapporto con le amministrazioni pubbliche, con i gestori dei pubblici servizi, con i privati che lo consentano.
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Istanza in bollo per rilascio certificato di iscrizione all’albo in carta legale
Il certificato di iscrizione all’Albo è rilasciato di norma su richiesta del singolo Iscritto, qualora non sia possibile ricorrere all’autocertificazione (obbligatoria nei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni) o non sia ritenuta sufficiente la stampa della scheda personale sull’Albo Unico Nazionale – https://albo.alboweb.net/registry/search (es. su richiesta di Enti o Aziende private o estere).
Si precisa che le certificazioni rilasciate dalla Pubblica Amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati, come previsto dall’art. 40 del DPR 445/2000.
➥ I certificati di iscrizione da produrre ai soggetti privati (es. datori di lavoro) sono rilasciati dall’Ordine attraverso la compilazione del modello di richiesta certificato iscrizione all’Albo/ESE.
Con parere del 5 settembre 2012, il Ministero dell’economia e delle finanze ha ribadito che i certificati da presentare ad un ente privato sono soggetti al pagamento dell’imposta di bollo di € 16,00 e che anche la richiesta all’Ordine di suddetti certificati è soggetta all’imposta di bollo di € 16,00 come tutte le istanze rivolte alla Pubblica amministrazione ai sensi dell’art. 3, comma 1 della tariffa (parte prima all. A al DPR 642/72).
Per il rilascio del certificato di iscrizione:
- l’iscritto/a presenta formale richiesta attraverso sistema di posta elettronica certificata PEC oppure attraverso mail con allegata copia documento di identità, inviando il modulo allegato alla presente con apposta marca da bollo del valore di 16,00 euro (ai sensi dell’art. 3, comma 1 della tariffa – parte prima all. A al DPR 642/72). I certificati potranno essere rilasciati in esenzione dall’imposta di bollo solo per i casi elencati nel DPR 642/72, Tabella Allegato B e previsti da altre norme speciali. L’iscritto richiedente il certificato, in questo caso, ha l’obbligo di citare l’uso e la norma che esenta dall’imposta di bollo che deve essere citata obbligatoriamente sul certificato rilasciato;
- l’Ordine, dopo aver valutato la regolare iscrizione del professionista e avvenuti pagamenti, provvede all’invio telematico del certificato di iscrizione. Il certificato di iscrizione può essere utilizzato, se viene rispettato quanto previsto dalla normativa vigente e, quindi, apponendo la marca da bollo da € 16,00 nei casi previsti sopra indicati.
Si ricorda che il certificato ha validità 6 mesi dalla data di emissione.
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