Chiarimenti in merito all’obbligo di iscrizione al RENTRI
Gentili Colleghi, desideriamo fornire alcuni chiarimenti in merito all’obbligo di iscrizione al RENTRI (Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti), alla luce delle recenti disposizioni normative.
Il DPR n. 254/2003, in materia di gestione dei rifiuti sanitari, e il sistema RENTRI condividono l’obiettivo di garantire una tracciabilità puntuale e sicura dei rifiuti sanitari pericolosi, dal deposito temporaneo fino allo smaltimento finale. Il RENTRI introduce un sistema digitale che sostituisce registri cartacei e formulari, applicandosi anche ai rifiuti sanitari a rischio infettivo.
L’accesso al portale ufficiale https://www.rentri.gov.it/it avviene tramite SPID, CIE o CNS del legale rappresentante. I produttori iniziali di rifiuti non iscritti al RENTRI sono comunque tenuti a registrarsi nell’area riservata “Produttori di rifiuti non iscritti”, al fine di produrre, vidimare e gestire il Formulario di Identificazione dei Rifiuti (FIR) in formato cartaceo conforme al nuovo modello, a decorrere dal 13 febbraio 2025.
Riferimenti normativi
Ai sensi dell’art. 190, comma 6, del D.Lgs. n. 152/2006, i produttori di rifiuti pericolosi non organizzati in forma di ente o impresa possono adempiere agli obblighi di tracciabilità mediante la conservazione, per tre anni, dei formulari di identificazione del rifiuto o dei documenti di conferimento rilasciati dai soggetti incaricati della raccolta.
Il D.M. n. 59 del 4 aprile 2023 prevede inoltre la possibilità di iscrizione volontaria al RENTRI per i soggetti non obbligati, con facoltà di successiva cancellazione.
La Legge di Bilancio 2026 (legge 30 dicembre 2025, n. 199) ha modificato l’art. 188-bis del D.Lgs. n. 152/2006, ridefinendo il perimetro dei soggetti obbligati all’iscrizione ed introducendo specifiche esclusioni.
Soggetti esclusi dall’obbligo di iscrizione
Sono esclusi dall’obbligo i liberi professionisti sanitari e, più in generale, le attività professionali non organizzate in forma di impresa. Tale criterio costituisce l’elemento dirimente ai fini dell’esenzione, soprattutto per quelle figure maggiormente esposte per tipologia di rifiuti prodotti (ATECO 86.99.09).
Rientrano tra i soggetti esclusi, a titolo esemplificativo:
- Podologi
- Tecnici Sanitari di Laboratorio Biomedico (in attività libero-professionale)
- Tecnici Sanitari di Radiologia Medica
- Igienisti dentali
- Tecnici di neurofisiopatologia, Audioprotesisti, Audiometristi e Ortottisti (qualora l’attività comporti produzione di rifiuti sanitari specifici)
Per tali soggetti, l’obbligo di tracciabilità continua ad essere assolto mediante la corretta tenuta e conservazione per tre anni del Formulario di Identificazione dei Rifiuti (FIR) in formato cartaceo, senza necessità di iscrizione al RENTRI.
Soggetti obbligati all’iscrizione
Secondo la disciplina ordinaria, restano integralmente assoggettati agli obblighi di tracciabilità (RENTRI e nuovo FIR cartaceo) i soggetti organizzati in forma di impresa o ente.
- Le imprese sanitarie, incluse le Società tra Professionisti (STP) e ogni altra forma societaria riconducibile ad attività di impresa per struttura organizzativa e dimensioni, sono sempre soggette all’obbligo di iscrizione al RENTRI qualora producano rifiuti pericolosi, indipendentemente dal numero di dipendenti.
- Il riferimento al limite dei dieci dipendenti riguarda esclusivamente i produttori di rifiuti non pericolosi e non introduce alcun esonero per le imprese produttrici di rifiuti pericolosi.
| Profilo | Obbligo Iscrizione RENTRI | Obbligo Nuovo FIR Cartaceo |
| Libero professionista | NO | SI (dal 13/02/2025) |
| Studio associato (senza dipendenti) | NO | SI |
| Struttura/Impresa (>10 dipendenti) | SI | SI (digitale) |
Invitiamo a verificare attentamente la propria posizione organizzativa, al fine di adempiere correttamente agli obblighi previsti dalla normativa vigente.
