Presso il Tribunale sono istituiti l’albo dei Consulenti Tecnici (esperti nell’ambito dei procedimenti civili) e l’albo dei Periti (esperti nell’ambito dei procedimenti penali), suddivisi in categorie, nei quali sono iscritti i nomi delle persone, fornite di particolari competenze professionali e tecniche, alle quali il Giudice può’ affidare l’incarico di effettuare consulenze, stime e valutazioni utili ai fini del giudizio. Il CTU / Perito quindi non esercita mai attività decisoria, che spetta invece esclusivamente al Giudice.
L’albo è tenuto dal Presidente del Tribunale e tutte le decisioni relative all’ammissione sono deliberate da un Comitato da lui presieduto e composto dal Procuratore della Repubblica, da un rappresentante dell’Ordine Forense, da un rappresentante dell’Ordine professionale o della Camera di Commercio per coloro che fanno parte di categorie che non sono organizzate in ordini o collegi professionali e quindi non sono provviste di Albi professionali.
Il Presidente del Tribunale esercita l’attività ’ di vigilanza e può’ promuovere procedimenti disciplinari (avvertimento, sospensione dall’Albo per un tempo non superiore ad un anno, cancellazione dall’Albo) nei casi in cui il Consulente non abbia adempiuto agli obblighi derivanti dagli incarichi assunti, o non abbia mantenuto una determinata condotta morale e professionale (artt. 19, 20, 21 Disp.Att. cpc).