OBBLIGO PEC

Normativa

Il decreto Semplificazioni (D.L.  n. 76/2020) ha introdotto nuove caratteristiche che vanno a modificare la nota normativa esistente (DPR 11/02/2025, n. 68; art. 16 del D.L. n. 185/2008) in merito all’obbligo, da parte di tutti i Professionisti di possedere un domicilio digitale pubblico, ovvero la casella di Posta Elettronica Certificata (PEC).

Il DL 76 del 16/07/2020 per la Semplificazione e l’Innovazione Digitale, convertito in Legge (L. 11/09/2020 n.120) determina tra le novità il domicilio digitale, l’indirizzo elettronico digitale certificato (in altri termini la PEC) con cui i professionisti potranno comunicare con l’Ordine e qualsiasi altro ufficio della Pubblica Amministrazione.

Previste sanzioni fino alla sospensione per l’iscritto che non comunica il proprio domicilio digitale e il commissariamento dell’Ordine che non pubblica, aggiorna e rende noto l’elenco dei domicili digitali dei professionisti iscritti all’albo.

L’indirizzo del Domicilio Digitale deve necessariamente essere associato ad una persona fisica. Ne discende che, nel caso di esercizio della professione in forme associative con altri colleghi, ogni professionista dovrà provvedere per sé e sarà responsabile unicamente della casella PEC intestata a suo nome.

L’Ordine è obbligato ad individuare e diffidare gli iscritti ad adempiere entro 30gg dall’avviso.

Il decreto Legge Semplificazioni del 16 luglio 2020 n. 76 prevede all’art. 37, comma 1, lettera e) (Disposizioni per favorire l’utilizzo della posta elettronica certificata nei rapporti tra pubbliche amministrazioni, imprese e professionisti) per tutti gli iscritti all’Albo, l’obbligo della comunicazione del proprio indirizzo di posta elettronica certificata (domicilio digitale) all’Ordine ed in caso di mancata ottemperanza “la sanzione della sospensione dal relativo albo fino alla comunicazione del domicilio digitale”.

  • Il professionista che non comunica il proprio domicilio digitale all’albo o elenco di cui al comma 7 è obbligatoriamente soggetto a diffida ad adempiere, entro trenta giorni, da parte del Collegio o Ordine di appartenenza. In caso di mancata ottemperanza alla diffida, il Collegio o Ordine di appartenenza applica la sanzione della sospensione dal relativo albo o elenco fino alla comunicazione dello stesso domicilio.

Gli Ordini, quindi, devono  formulare apposita diffida ad adempiere all’obbligo di comunicazione dell’indirizzo PEC (“domicilio digitale”) agli iscritti che non abbiano effettuato ancora la comunicazione, informandoli che in caso di mancata ottemperanza, il Consiglio dell’Ordine provvederà alla segnalazione dell’inadempimento al Consiglio di Disciplina al fine dell’apertura del procedimento disciplinare per l’irrogazione della sanzione della sospensione fino alla comunicazione del domicilio digitale, come previsto dal decreto Semplificazioni (D.L. n. 76/2020).