OBBLIGO PEC
Normativa sul Domicilio Digitale (PEC)
La normativa vigente impone ai professionisti iscritti agli Albi l’obbligo di dotarsi di un domicilio digitale (PEC) e di comunicarlo al proprio Ordine.
Obbligo normativo: tutti i professionisti devono possedere e comunicare un domicilio digitale attivo (PEC), utilizzato per le comunicazioni ufficiali con valore legale.
Quadro di riferimento
Il Decreto Semplificazioni (D.L. n. 76/2020), convertito in Legge n. 120/2020, ha aggiornato la normativa sul domicilio digitale, integrando le disposizioni già previste da:
- DPR 11 febbraio 2005, n. 68
- Art. 16 del D.L. n. 185/2008
La normativa introduce l’obbligo di utilizzo della PEC come domicilio digitale nei rapporti tra professionisti, Ordini e Pubblica Amministrazione.
Domicilio digitale
Il domicilio digitale è un indirizzo elettronico certificato (PEC) valido ai fini legali, attraverso cui il professionista può ricevere comunicazioni ufficiali.
Le comunicazioni trasmesse tramite PEC hanno valore equivalente a una notifica postale.
Obblighi del professionista
- Dotarsi di una casella PEC attiva
- Comunicare il proprio domicilio digitale all’Ordine
- Mantenere aggiornato l’indirizzo comunicato
L’indirizzo PEC rappresenta il canale ufficiale per tutte le comunicazioni istituzionali.
Intestazione personale
Il domicilio digitale deve essere associato a una persona fisica.
Anche nel caso di esercizio della professione in forma associata, ogni professionista è tenuto a dotarsi di una propria PEC ed è responsabile esclusivamente della casella a lui intestata.
Mancata comunicazione
Il Decreto Semplificazioni (art. 37, comma 1, lettera e) prevede che:
- Il professionista è diffidato ad adempiere entro 30 giorni
- In caso di mancata ottemperanza, è prevista la sospensione dall’Albo
- La sospensione permane fino alla comunicazione del domicilio digitale
Iter di regolarizzazione
- L’Ordine individua gli iscritti inadempienti
- Invia diffida formale ad adempiere (30 giorni)
- In caso di mancata risposta, segnala al Consiglio di Disciplina
- Avvio del procedimento disciplinare
Obblighi dell’Ordine
- Raccogliere e aggiornare i domicili digitali degli iscritti
- Pubblicare gli indirizzi negli elenchi ufficiali
- Trasmettere i dati agli indici nazionali
- Diffidare gli iscritti non in regola
È previsto il commissariamento dell’Ordine in caso di mancato adempimento.
Attenzione: la mancata comunicazione del domicilio digitale comporta conseguenze disciplinari fino alla sospensione dall’Albo. La PEC è il canale ufficiale e legale per tutte le comunicazioni istituzionali.
