OBBLIGO PEC

Normativa sul Domicilio Digitale (PEC)

La normativa vigente impone ai professionisti iscritti agli Albi l’obbligo di dotarsi di un domicilio digitale (PEC) e di comunicarlo al proprio Ordine.

Obbligo normativo: tutti i professionisti devono possedere e comunicare un domicilio digitale attivo (PEC), utilizzato per le comunicazioni ufficiali con valore legale.

Quadro di riferimento

Il Decreto Semplificazioni (D.L. n. 76/2020), convertito in Legge n. 120/2020, ha aggiornato la normativa sul domicilio digitale, integrando le disposizioni già previste da:

  • DPR 11 febbraio 2005, n. 68
  • Art. 16 del D.L. n. 185/2008

La normativa introduce l’obbligo di utilizzo della PEC come domicilio digitale nei rapporti tra professionisti, Ordini e Pubblica Amministrazione.

Domicilio digitale

Il domicilio digitale è un indirizzo elettronico certificato (PEC) valido ai fini legali, attraverso cui il professionista può ricevere comunicazioni ufficiali.

Le comunicazioni trasmesse tramite PEC hanno valore equivalente a una notifica postale.

Obblighi del professionista

  • Dotarsi di una casella PEC attiva
  • Comunicare il proprio domicilio digitale all’Ordine
  • Mantenere aggiornato l’indirizzo comunicato

L’indirizzo PEC rappresenta il canale ufficiale per tutte le comunicazioni istituzionali.

Intestazione personale

Il domicilio digitale deve essere associato a una persona fisica.

Anche nel caso di esercizio della professione in forma associata, ogni professionista è tenuto a dotarsi di una propria PEC ed è responsabile esclusivamente della casella a lui intestata.

Mancata comunicazione

Il Decreto Semplificazioni (art. 37, comma 1, lettera e) prevede che:

  • Il professionista è diffidato ad adempiere entro 30 giorni
  • In caso di mancata ottemperanza, è prevista la sospensione dall’Albo
  • La sospensione permane fino alla comunicazione del domicilio digitale

Iter di regolarizzazione

  • L’Ordine individua gli iscritti inadempienti
  • Invia diffida formale ad adempiere (30 giorni)
  • In caso di mancata risposta, segnala al Consiglio di Disciplina
  • Avvio del procedimento disciplinare

Obblighi dell’Ordine

  • Raccogliere e aggiornare i domicili digitali degli iscritti
  • Pubblicare gli indirizzi negli elenchi ufficiali
  • Trasmettere i dati agli indici nazionali
  • Diffidare gli iscritti non in regola

È previsto il commissariamento dell’Ordine in caso di mancato adempimento.

Attenzione: la mancata comunicazione del domicilio digitale comporta conseguenze disciplinari fino alla sospensione dall’Albo. La PEC è il canale ufficiale e legale per tutte le comunicazioni istituzionali.