Obbligo per gli Ordini professionali di sospendere gli iscritti che non hanno comunicato la PEC

Dal 1° ottobre risulta obbligatorio per i professionisti iscritti ad Albi comunicare agli Ordini di appartenenza il proprio domicilio digitale. Il domicilio digitale è un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) che sostituisce il tuo recapito fisico per l’invio delle comunicazioni con valore legale da parte della Pubblica Amministrazione, come atti, notifiche e avvisi.

Tutti gli iscritti ad un Albo professionale hanno l’obbligo di possedere una casella di Posta Elettronica Certificata (PEC), ai sensi del D.L. n.179 del 18/10/2012 convertito nella L. n. 221 del 17/12/2012 che si affianca alle indicazioni già contenute nella L. n. 2 del 28/01/2009.

Il 17/07/2020 è entrato in vigore il Decreto Legge n.76/2020 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale” che introduce delle importanti modifiche a quanto previsto dal Codice dell’Amministrazione Digitale istituito con il D.Lgs n. 82 del 07/05/2005.

L’art. 37 del Decreto introduce all’art. 16 del dl n. 185/2008, co. 7 bis, il seguente periodo:

“Il professionista che non comunica il proprio domicilio digitale all’Albo o elenco di cui al comma 7 è obbligatoriamente soggetto a diffida ad adempiere, entro trenta giorni, da parte del Collegio o Ordine di appartenenza. In caso di mancata ottemperanza alla diffida, il Collegio o Ordine di appartenenza commina la sanzione della sospensione dal relativo albo o elenco fino alla comunicazione dello stesso domicilio”.
“L’omessa pubblicazione dell’elenco riservato previsto dal comma 7, il rifiuto reiterato di comunicare alle pubbliche amministrazioni i dati previsti dal medesimo comma, ovvero la reiterata inadempienza dell’obbligo di comunicare all’indice di cui all’articolo 6- bis del decreto-legislativo 7 marzo 2005, n. 82 l’elenco dei domicili digitali ed il loro aggiornamento a norma dell’articolo 6 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 marzo 2013 – prosegue il testo – costituiscono motivo di scioglimento e di commissariamento del collegio o dell’Ordine inadempiente ad opera del Ministero vigilante sui medesimi”.

Pertanto l’Ordine è obbligato a procedere, previa diffida, alla sospensione dall’Albo per il professionista che non regolarizza la propria posizione.

La comunicazione della PEC da parte degli iscritti, oltre a costituire un obbligo di legge posto a carico dei professionisti, è strumentale all’adempimento da parte dell’Ordine degli obblighi legati alla conoscibilità degli indirizzi PEC, in particolare la pubblicazione dell’elenco riservato consultabile in via telematica dalle pubbliche amministrazioni e la trasmissione dei dati al portale INI-PEC.

Ricordiamo che l’Ordine TSRM e PSTRP della Provincia di Bologna ha giĂ  messo a disposizione GRATUITAMENTE per tutti gli iscritti la casella di Posta Certificata (PEC) e siamo dunque a richiedere quanto segue: 

• Se ha giĂ  aderito ed attivato quella messa a disposizione dall’Ordine con dominio @pec.tsrm-pstrp.org o @pec.tsrm.org non dovrĂ  comunicare nulla. Verifichi di avere la possibilitĂ  di accedere alla PEC accedendo sul sito https://webmail.pec.it/ ;

• Se Ă¨ giĂ  titolare di una casella PEC diversa da quella dell’Ordine, la preghiamo di segnalarcelo al nostro indirizzo email bologna@tsrm.org oppure alla nostra casella PEC bologna@pec.tsrm.org;

• Se intende aderire a quella messa a disposizione dall’Ordine dovrĂ  comunicarlo al nostro indirizzo email bologna@tsrm.org e sarĂ  ricontattato.

Ricordiamo che in data 29 luglio 2020, l’Ordine ha inviato comunicazione a tutti gli Iscritti invitandoli ad ottemperare all’obbligo normativo.
Prot.975-2020 – Obbligo Posta Elettronica Certificata