Sistema di protezione della FNO e relativa polizza assicurativa PSTRP.
Gentili Iscritti,
vi informiamo che dal 17 Luglio 2019 i professionisti iscritti agli albi dell’Ordine TSRM-PSTRP che intendono farlo possono aderire al sistema di protezione della FNO e alla relativa polizza assicurativa, accedendo all’area riservata del portale.
La gara per la copertura assicurativa è stata aggiudicata il 27 giugno scorso e ora il portale è pronto per accogliere le adesioni di coloro che decideranno di farlo.
L’attivitĂ assicurata è quella prevista e disciplinata dalla normativa di riferimento, nonchĂ© quella sviluppata o resa possibile dall’introduzione e/o dallo sviluppo di nuove tecnologie e/o procedure, comprendendo le attivitĂ connesse con lo svolgimento dell’attivitĂ professionale quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, attivitĂ gestionali, di coordinamento, di ricerca scientifica, formazione, docenza, consulenza, ecc.
Qualora l’assicurato, al momento della prima richiesta scritta di risarcimento, fosse coperto individualmente anche con altra polizza assicurativa della responsabilitĂ professionale, la garanzia oggetto di quella messa a disposizione dalla FNO opererĂ comunque a primo rischio.
La polizza è attiva dal 1° luglio, e il suo premio varia in funzione del massimale:
– 30 € per un massimale pari a 2.000.000,00 €;
– 34 € per un massimale pari 5.000.000,00 €.
La polizza prevede un’unica scadenza: ore 24:00 del 31 dicembre di ogni anno. Anche chi aderisce in corso d’anno avrà come scadenza il 31 dicembre dell’anno di adesione.
Il premio è dovuto per intero in quanto con l’accesso alla copertura assicurativa vengono garantite, secondo la formulazione claims made, le eventuali richieste di risarcimento relative a eventi dannosi posti in essere prima della copertura, anche oltre i 10 anni previsti dalla legge 24/2017, in quanto la polizza prevede una retroattività illimitata.
Lo stesso meccanismo si applica al caso di cessazione: acquistando la copertura assicurativa si acquisisce il diritto ad essere coperti per richieste di risarcimento ricevute dopo la cessazione definitiva dell’attività professionale, anche oltre i 10 anni previsti dalla legge 24/2017, in quanto la polizza prevede una ultrattività illimitata.
In sintesi la copertura non può essere ricondotta ai soli mesi che intercorrono tra la sua accensione e la prima scadenza annuale proprio perché estesa nel tempo illimitatamente al passato e, in caso di cessazione dell’attività , al futuro.
Unica eccezione alla regola è quella che riguarda chi si iscrive per la prima volta all’albo (neolaureati): in questo caso la copertura retroattiva (pur non essendo contrattualmente esclusa) non ha valore in quanto non c’è un’attività pregressa da coprire, e l’eventualità di attivazione di una postuma per cessazione definitiva dell’attività professionale è un evento altamente improbabile. Per queste ragioni, per i neolaureati sono previste riduzioni del premio al 50% per chi inizia nel primo semestre e al 25% per chi inizia nel secondo semestre.
Leggi la circolare 52/2019
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