Società Tra Professionisti
INQUADRAMENTO NORMATIVO
La Società Tra Professionisti (STP) è una società che ha per oggetto l’esercizio di attività professionali per le quali sia prevista l’iscrizione in albi o elenchi regolamentati. La normativa che disciplina questo tipo societario è contenuta nell’articolo 10 della Legge n. 183/11, integrata successivamente dal Decreto Ministeriale n. 34/2013, che ha specificato le modalità operative e i requisiti richiesti per la costituzione di queste società.
Le STP possono essere costitute nelle forme di:
1) Società mono-disciplinari, aventi ad oggetto l’esercizio di una attività professionale per la quale sia prevista l’iscrizione in albi o elenchi regolamentati nel sistema ordinistico;
2) Società multidisciplinari per l’esercizio di più attività professionali.
In caso di esercizio di attività multidisciplinari la società tra professionisti è iscritta presso l’albo o collegio relativo all’attività individuata come prevalente nello statuto o atto costitutivo.
Sia le società mono-disciplinari sia quelle multidisciplinari possono essere costituite nelle forme della società di persone (S.s., S.n.c., S.a.s.) società di capitali (S.p.A., S.a.p.A., S.r.l.), società cooperative (con un numero di soci non inferiori a tre).
La disciplina della STP prevede il divieto di partecipazione del socio a più società tra professionisti. La partecipazione ad una società è incompatibile con altra società tra professionisti. La previsione di legge non fa riferimento ai soli soci professionisti, quindi la limitazione si applica a tutti i soci, anche ai soci per prestazioni tecniche o per finalità di investimento.
PROCEDURA DI ISCRIZIONE
Vi informiamo che, a seguito della legge 12 novembre 2011, n. 183, e del decreto 8 febbraio 2013, n. 34, è possibile richiedere l’iscrizione della società tra professionisti (STP) o della società multidisciplinare tra professionisti all’apposita sezione speciale dell’Albo.
L’iscrizione di una STP può avvenire solo ed esclusivamente nella sezione speciale dell’Albo della professione esercitata tenuto dall’Ordine nella cui circoscrizione è posta la sede legale della società e quest’ultima deve essere necessariamente posta in Italia.
Per iscrivere una STP all’Albo è necessario:
- presentare regolare istanza all’Ordine a mezzo PEC (bologna@pec.tsrm.org) corredata dei documenti e dei moduli (compilati) richiesti nell’elenco riportato di seguito:
– modulo di iscrizione in bollo debitamente compilato in ogni sua parte;
– atto costitutivo e/o statuto della società in copia autentica o, nel caso di Società semplice, dichiarazione autentica del socio professionista, cui spetta l’amministrazione della Società;
– elenco nominativo, con relativa copia del documento d’identità di ciascuno:
a) dei Soci che hanno la rappresentanza (per la STP costituita nella forma della Società Semplice è possibile allegare alla domanda di iscrizione, in luogo del documento qui indicato, una dichiarazione autenticata del socio professionista cui spetta l’amministrazione della società);
b) dei Soci iscritti all’Ordine TSRM e PSTRP di Bologna;
c) degli altri Soci con indicazione, in caso di altri professionisti, dell’Albo di appartenenza;
– certificato di iscrizione all’Albo dei soci iscritti in altri Ordini;
– certificato di iscrizione della Società nella Sezione Speciale del Registro delle Imprese;
– fotocopia del proprio documento d’identità o di riconoscimento in corso di validità;
– fotocopia del proprio codice fiscale;
– ricevuta di versamento di € 168,00, quale Tassa Concessioni Governative, su c/c postale n. 8003 intestato a: Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara, codice tariffa 8617;
- effettuare i pagamenti relativi ai Diritti di segreteria (€ 36,43) e alla Tassa di iscrizione annua (importo variabile definito dall’Ordine per ciascun anno solare) tramite Bonifico Bancario all’IBAN intestato all’Ordine (l’IBAN verrà comunicato successivamente su richiesta scritta del professionista) e inviare a mezzo PEC le ricevute alla Segreteria dell’Ordine;
- attendere valutazione e delibera dell’iscrizione da parte del Consiglio Direttivo dell’Ordine (dopo aver ottenuto riscontro positivo in merito alla conformità e completezza della documentazione, di cui ai punti 1 e 2, inviata da parte della Segreteria dell’Ordine).
Le istanze prive della documentazione indicata non potranno essere accettate.
Il procedimento deve essere concluso entro il termine di 60 gg dalla presentazione della domanda. Il termine per la conclusione del procedimento può essere sospeso per un periodo non superiore a 30 gg per l’acquisizione di informazioni o certificazioni.
Clausole statutarie obbligatorie
Si raccomanda di prestare massima attenzione alla previsione contenuta nell’articolo 10, comma 4, lettera b) della legge n. 183/2011 la quale prevede: “In ogni caso il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza dei due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci”.
È consentita l’ammissione di soci non iscritti all’albo ma soltanto per prestazioni tecniche (v. socio d’opera o socio amministratore) o per finalità di investimento, a condizione tuttavia che i soci professionisti mantengano la maggioranza di 2/3 nelle deliberazioni o decisioni assembleari. Il venire meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della società.
In particolare, in sede di redazione dello statuto di una società tra professionisti i colleghi devono verificare che il requisito della maggioranza dei 2/3 dei soci professionisti sia indicato in ogni articolo o passaggio del testo statutario che riguarda le delibere dei soci e le maggioranze necessarie.
Nell’atto costitutivo deve inoltre essere indicata la stipula di una polizza di assicurazione per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile del professionista per i danni causati ai clienti dai singoli soci professionisti nell’esercizio dell’attività professionale;
Nel caso lo statuto risultasse non conforme, la Commissione d’Albo sospenderà l’istruttoria relativa alla richiesta di iscrizione della STP e inviterà il rappresentante legale della società a depositare all’Ordine un nuovo statuto con le integrazioni del caso.
