Accesso civico generalizzato – FOIA

Informazioni, modalità di presentazione delle istanze e modulistica ai sensi dell’art. 5, comma 2, del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Cos’è l’accesso civico generalizzato

L’accesso civico generalizzato, previsto dall’art. 5, comma 2, del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, consente a chiunque di richiedere dati e documenti detenuti dall’Ordine TSRM e PSTRP di Bologna, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria.

L’esercizio del diritto di accesso civico generalizzato non richiede la dimostrazione di un interesse qualificato né l’indicazione di una specifica motivazione.

L’accesso può essere escluso o limitato nei casi previsti dall’art. 5-bis del D.Lgs. n. 33/2013, a tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti.

Attenzione

La richiesta deve consentire di individuare in modo sufficientemente preciso i dati o i documenti richiesti. L’Ordine non è tenuto a creare, elaborare o rielaborare dati o documenti che non siano già nella propria disponibilità.

Come presentare la richiesta

Per presentare una richiesta di accesso civico generalizzato è possibile utilizzare il modulo predisposto dall’Ordine.

Il documento comprende sia la sezione da compilare sia l’informativa sul trattamento dei dati personali.

Istanza di accesso civico generalizzato (FOIA)

Modulo per la presentazione dell’istanza, comprensivo dell’informativa sul trattamento dei dati personali.

SCARICA IL MODULO

Cosa indicare nella richiesta

Per consentire all’Ordine di individuare agevolmente quanto richiesto, è opportuno descrivere con la maggiore precisione possibile:

  • i dati richiesti;
  • i documenti richiesti;
  • l’eventuale periodo di riferimento;
  • eventuali fonti o riferimenti utili per individuare i dati o i documenti.

La richiesta non deve essere motivata.

Modalità di trasmissione

PEC
bologna@pec.tsrm.org

E-mail
bologna@tsrm.org

E-mail RPCT
amministrazionetrasparente@bolognatsrmpstrp.it

Posta ordinaria
Ordine TSRM e PSTRP di Bologna
Galleria Ugo Bassi, 1 – 40121 Bologna

Tempi del procedimento

L’Ordine decide sull’istanza con provvedimento espresso e motivato entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta.

Qualora siano presenti eventuali controinteressati, il procedimento segue le modalità e i termini previsti dalla normativa vigente.

Termine per la risposta: 30 giorni

Il termine può essere sospeso nei casi previsti dalla legge, anche per consentire agli eventuali controinteressati di presentare opposizione.

Esclusioni e limiti all’accesso

L’accesso civico generalizzato può essere escluso o limitato nei casi previsti dall’art. 5-bis del D.Lgs. n. 33/2013.

In particolare, l’accesso può essere limitato quando dalla sua concessione possa derivare un pregiudizio concreto alla tutela di interessi pubblici o privati giuridicamente rilevanti.

Tra gli interessi tutelati rientrano, tra gli altri, la protezione dei dati personali, la libertà e la segretezza della corrispondenza e gli interessi economici e commerciali.

Diniego, accoglimento parziale o mancata risposta

In caso di diniego totale o parziale dell’accesso, oppure di mancata risposta entro il termine previsto, il richiedente può presentare una richiesta di riesame al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT).

La richiesta di riesame può essere presentata entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione dell’Ordine o dalla scadenza del termine previsto per la risposta.

Richiesta di riesame

Per la richiesta di riesame è disponibile un apposito modulo. Anche questo documento comprende sia la sezione da compilare sia l’informativa sul trattamento dei dati personali.

Richiesta di riesame del diniego di istanza di accesso civico generalizzato (FOIA)

Modulo per la richiesta di riesame, comprensivo dell’informativa sul trattamento dei dati personali.

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Presentazione della richiesta di riesame

PEC
bologna@pec.tsrm.org

E-mail RPCT
amministrazionetrasparente@bolognatsrmpstrp.it

Posta ordinaria
Ordine TSRM e PSTRP di Bologna
c.a. RPCT
Galleria Ugo Bassi, 1 – 40121 Bologna

Termine per il riesame: 20 giorni

Il RPCT decide sulla richiesta di riesame con provvedimento motivato entro venti giorni dalla presentazione della richiesta.

Ricorso

Avverso la decisione dell’Ordine e, in caso di richiesta di riesame, avverso la decisione del RPCT, il richiedente può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale ai sensi dell’art. 116 del Codice del processo amministrativo, di cui al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.

Riferimenti normativi

  • D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, art. 5 – Accesso civico a dati e documenti.
  • D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, art. 5-bis – Esclusioni e limiti all’accesso civico.
  • D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, art. 5, comma 7 – Richiesta di riesame.
  • D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, art. 116 – Ricorso in materia di accesso.
  • Delibera ANAC n. 1309 del 28 dicembre 2016 – Linee guida in materia di accesso civico generalizzato.
  • Circolare n. 2/2017 – Attuazione delle norme sull’accesso civico generalizzato.
  • Circolare n. 1/2019 – Attuazione delle norme sull’accesso civico generalizzato.