Accesso civico semplice
L’accesso civico semplice previsto dall’art. 5 comma 1 del decreto legislativo n. 33/2013 è l’istituto che riconosce a chiunque il diritto di richiedere documenti, informazioni o dati oggetto di pubblicazione obbligatoria, nei casi in cui le pubbliche amministrazioni ne abbiano omesso la pubblicazione.
Tale forma di accesso costituisce un rimedio alla mancata osservanza degli obblighi di pubblicazione imposti dalla legge alla P.A. interessata.
L’istanza è gratuita, non richiede motivazione e deve essere presentata al Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza (Dott. Filippo Mosconi), preferibilmente in via telematica e utilizzando l’apposito modulo, ad uno dei seguenti indirizzi:
- pec: bologna@pec.tsrm.org;
- e-mail: bologna@tsrm.org. In tal caso la richiesta si considera validamente presentata se inviata da un indirizzo di posta elettronica non certificata, purché nel messaggio venga indicato il nome del richiedente (senza necessità di sottoscrizione autografa) e venga allegata copia di un documento di identità in corso di validità;
- Via e-mail all’indirizzo del RPCT: amministrazionetrasparente@bolognatsrmpstrp.it;
- posta ordinaria: Galleria Ugo Bassi 1, 40121 – Bologna. In tal caso la richiesta si considera validamente presentata se sottoscritta dal richiedente e munita di copia del documento di identità in corso di validità.
Nel caso di obbligo di pubblicazione disatteso, l’Amministrazione provvede entro il termine di trenta giorni dalla ricezione dell’istanza alla pubblicazione del contenuto richiesto sul sito, e il RPCT comunica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.
Nell’ipotesi in cui il documento, l’informazione o il dato richiesto risulti già pubblicato nel rispetto della normativa vigente, il RPCT evade l’istanza segnalando al richiedente, entro lo stesso termine, il relativo collegamento ipertestuale.
Qualora la richiesta riguardi, parzialmente o totalmente, contenuti non soggetti a pubblicazione obbligatoria, il RPCT provvede a rigettare, parzialmente o totalmente, la richiesta fornendone motivazione ed indicando i mezzi di riesame e di ricorso giurisdizionale esperibili.
In caso di inerzia del RPCT, il richiedente può ricorrere al competente titolare del potere sostitutivo (Dott. Giancarlo Lucchi – Presidente dell’Ordine TSRM PSTRP di Bologna all’indirizzo: presidente@bolognatsrmpstrp.it ) che conclude il procedimento entro i termini di cui all’articolo 2, comma 9-ter, della legge n. 241 del 1990.
Ricorso al Tribunale amministrativo regionale
Nel caso di diniego totale o parziale o di mancata risposta da parte del Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, il richiedente può presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale ai sensi dell’articolo 116 del Codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
Riferimenti normativi
- Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 art. 5
- Delibera ANAC n. 1310 del 28 dicembre 2016
- Circolare del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione n. 2/2017: Attuazione delle norme sull’accesso civico generalizzato (c.d. FOIA)
- Legge 7 agosto 1990, n. 241
- Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104