Cancellazione dall’Albo

PROCEDURE

Si ritiene opportuno ricordare a tutti gli iscritti che, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’Albo ai fini dell’esercizio della professione, sia essa in regime di pubblico impiego che di libera professione che di volontariato, la cancellazione dall’Albo comporta l’impossibilità di svolgere, a qualunque titolo e in qualunque modalità, l’attività di ciascuna delle professioni appartenenti all’Ordine.

Possono presentare domanda di cancellazione dall’Albo professionale coloro che:

  • non esercitano l’attività professionale (né in qualità di volontario, né di dipendente, né di libero professionista);
  • risultano in regola con il pagamento delle quote di iscrizione.

La cancellazione dall’Albo avviene esclusivamente su richiesta dell’iscritto e non è mai automatica.
Chi non necessita più dell’iscrizione all’Albo deve presentare apposita domanda di cancellazione utilizzando il modulo dedicato entro il 31 dicembre di ogni anno, al fine di essere esentato dal pagamento della quota relativa all’anno successivo. Le domande presentate oltre tale termine comportano l’obbligo di versamento della quota annuale. Si precisa che eventuali quote pregresse restano comunque dovute: la cancellazione infatti non estingue debiti maturati in precedenza.

Ricordiamo che la quota annuale di iscrizione è dovuta a partire dal 1° gennaio dell’anno solare di riferimento. Pertanto, presentando la domanda di cancellazione entro il 31 dicembre, non sarà richiesto il pagamento della quota dell’anno successivo.
Per maggiori informazioni sulle modalità di rinnovo della TIA, si invita a consultare la pagina dedicata.

NOTA BENE

Si precisa che, una volta avvenuta la cancellazione, l’eventuale successiva reiscrizione all’Albo dovrà seguire l’iter previso per una prima iscrizione, comprensivo del versamento della Tassa di Concessione Governativa e quota annuale di iscrizione all’Ordine. La reiscrizione comporta la presentazione di una nuova domanda completa, corredata da nuova documentazione. A seguito di deliberazione favorevole, verranno assegnati un nuovo numero di iscrizione e una nuova data di iscrizione.
Si evidenzia che l’eventuale esercizio della professione svolto nel periodo compreso tra la cancellazione e la successiva reiscrizione configura esercizio abusivo della professione, penalmente rilevante ai sensi dell’art. 348 del Codice Penale.
Si ricorda infine che le domande di reiscrizione saranno accolte esclusivamente qualora il professionista risulti in regola con il pagamento di tutte le quote annuali dovute.