Nuova classificazione ATECO 2025: gli adempimenti statistici e amministrativi per liberi professionisti

Le finalità della nuova classificazione ATECO 2025 sono molteplici e riguardano sia aspetti statistici che amministrativi. Essa è stata sviluppata dall’Istat ed è entrata in vigore il 1° gennaio 2025, sostituendo la precedente classificazione ATECO 2007 – Aggiornamento 2022.

Per le finalità fiscali, negli atti e nelle dichiarazioni da presentare all’Agenzia delle entrate, e salva diversa indicazione riportata nelle istruzioni dei modelli fiscali, tutti gli operatori IVA saranno tenuti ad utilizzare i codici attività indicati nella nuova classificazione ATECO 2025.

Le principali finalità di ATECO 2025 sono:

  • Consentire l’adempimento degli obblighi statistici e amministrativi di imprese e liberi professionisti.
  • Essere adottata a partire dal 1° aprile 2025 dalle diverse amministrazioni per la produzione primaria di dati amministrativi e per la raccolta e diffusione di dati statistici.
  • Dovrà essere utilizzata per tutti gli adempimenti, sia di natura statistica che amministrativa.
  • La sua realizzazione è il risultato di una revisione effettuata in collaborazione con altri enti istituzionali sotto il coordinamento dell’Istat.

Mira a rendere i dati comparabili a livello europeo, mantenendo, in generale, l’ordine proposto nella NACE Rev. 2.1. Il Comitato Ateco sta finalizzando un processo di revisione iniziato nel 2018 che coinvolge anche le classificazioni NACE e ISIC.

FAQ

R: La nuova classificazione ATECO 2025 è un aggiornamento della classificazione delle attività economiche sviluppata dall’Istat. Essa sostituisce la precedente versione ATECO 2007 – Aggiornamento 2022. La sua realizzazione è stata il risultato di una revisione effettuata in collaborazione con altri enti istituzionali sotto il coordinamento dell’Istat, in qualità di responsabile della classificazione delle attività economiche.

R: ATECO 2025 è entrata in vigore il 1° gennaio 2025. Tuttavia, la nuova classificazione verrà adottata a partire dal 1° aprile 2025 al fine di consentirne l’implementazione operativa da parte delle diverse amministrazioni. Dal 1° aprile 2025, tutti gli operatori IVA saranno tenuti ad utilizzare i codici attività indicati nella nuova classificazione ATECO 2025 negli atti e nelle dichiarazioni da presentare all’Agenzia delle entrate, salvo diversa indicazione riportata nelle istruzioni dei modelli fiscali.

R: Imprese e liberi professionisti sono tenuti ad utilizzare la nuova classificazione ATECO 2025 per gli adempimenti statistici e amministrativi. In particolare, per le finalità fiscali, tutti gli operatori IVA dovranno utilizzare i nuovi codici negli atti e nelle dichiarazioni all’Agenzia delle entrate a partire dal 1° aprile 2025.

R: La struttura (codici e titoli) di ATECO 2025 è disponibile sul sito istituzionale dell’Istat all’indirizzo www.istat.it , anche nella sezione dedicata alla classificazione ATECO. L’Istat metterà progressivamente a disposizione, a partire dal 1° aprile 2025, ulteriori informazioni utili e strumenti aggiornati per navigare all’interno della classificazione, ricercare codici e consultare le tabelle di corrispondenza tra la vecchia e la nuova versione. È inoltre possibile utilizzare il navigatore Ateco presente sul sito dell’Istat per conoscere il codice corrispondente alle diverse attività economiche.

R: Per alcune professioni sanitarie, come l’Assistente sanitario, l’Educatore professionale, il Tecnico sanitario di laboratorio biomedico e il Tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, l’Istat ha comunicato che non è possibile prevedere un unico codice ATECO di riferimento. In questi casi, i professionisti dovranno essere classificati sulla base dell’attività economica svolta in maniera prevalente. L’Istat si è resa disponibile a individuare una rosa di possibili codici ATECO per queste professioni, richiedendo maggiori dettagli sulle attività economiche svolte.

R: La Federazione nazionale delle professioni sanitarie TSRM e PSTRP si è attivamente impegnata nel processo di revisione di ATECO 2025. Già a partire dal 2022, ha condotto un’analisi sull’utilizzo dei codici ATECO da parte dei propri iscritti, evidenziando la necessità di un aggiornamento per una maggiore coerenza con le attività libero professionali. Ha fornito supporto all’Istat per facilitare l’aggiornamento dei codici da parte dei professionisti. Rappresentanti delle professioni sanitarie sono stati inclusi tra i referenti stabili del Comitato ATECO, permettendo di rivedere alcune note di inclusione dei nuovi codici. La Federazione ha inoltre interloquito con l’Istat per definire i codici ATECO 2025 per le singole professioni afferenti alla Federazione e sta fornendo ulteriori approfondimenti al Comitato ATECO per l’aggiornamento dell’index.

R: Sì, a seguito delle interlocuzioni con il Comitato ATECO, sono stati individuati specifici codici ATECO 2025 per diverse professioni sanitarie afferenti alla Federazione nazionale TSRM e PSTRP. Ad esempio:

  • Dietista, Logopedista, Ortottista, Podologo, Tecnico audiometrista, Igienista dentale, Tecnico audioprotesista, Tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare, Tecnico di neurofisiopatologia, Tecnico ortopedico, Tecnico sanitario di radiologia medica: codice ATECO 2025 86.99.09.
  • Educatore professionale: a seconda dell’attività prevalente, codici ATECO 2025 85.69.01, 88.99.04.
  • Tecnico della riabilitazione psichiatrica: codice ATECO 2025 88.99.09.
  • Terapista della neuropsicomotricità dell’età evolutiva: codice ATECO 2025 86.99.03.
  • Terapista occupazionale, Massofisioterapisti iscritti ESE: codice ATECO 2025 86.95.00.

Per l’Assistente sanitario, il Tecnico sanitario di laboratorio biomedico e il Tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, occorre individuare il codice in base all’attività prevalente.

R: La Federazione nazionale ha avviato un’interlocuzione con l’Agenzia delle Entrate riguardo alle possibili ricadute che la variazione dei codici ATECO potrebbe determinare per i liberi professionisti che, per le annualità 2024 e 2025, hanno aderito allo strumento fiscale del Concordato preventivo biennale. In particolare, si sta valutando l’interpretazione dell’articolo 21 del Dlgs 13/2024, modificato dall’art. 7 quinques del decreto legge n. 155/2024, che elenca tra le cause di cessazione dell’efficacia del concordato, la modifica dell’attività svolta nel corso del biennio concordatario rispetto a quella esercitata nel periodo d’imposta precedente. Non appena ci saranno riscontri, ne verrà data tempestiva comunicazione.