Regolamento

Pagina realizzata in ottemperanza della Legge 190/2012, del Dlgs 33/2013 e della delibera n. 145/2014 dell’AutoritĂ  Nazionale Anticorruzione.

Indice

  1. Disposizioni generali
    1. Programma per la Trasparenza e l’IntegritĂ 
    2. Atti generali
    3. Leggi Nazionali
    4. Regolamenti interni
    5. Codici di comportamento
    6. Organizzazione
  2. Sanzioni per mancata comunicazione dei dati
  3. Organigramma
  4. Accesso civico e segnalazioni in materia di corruzione
  5. Consulenti e collaboratori
  6. Personale
  7. Patrimonio immobiliare
  8. Bilanci

1. Disposizioni generali

1.1 Programma per la Trasparenza e l’Integrità

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2019-2021

1.2 Atti Generali

Art. 12 c. 1 d. lgs 33/2013 – Fermo restando quanto previsto per le pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dalla legge 11 dicembre 1984, n. 839, e dalle relative norme di attuazione, le pubbliche amministrazioni pubblicano sui propri siti istituzionali i riferimenti normativi con i relativi link alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati «Normativa» che ne regolano l’istituzione, l’organizzazione e l’attività. Sono altresì pubblicati le direttive, le circolari, i programmi e le istruzioni emanati dall’amministrazione e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti ovvero nei quali si determina l’interpretazione di norme giuridiche che le riguardano o si dettano disposizioni per l’applicazione di esse, ivi compresi i codici di condotta.
La FNCPTSRM mette a disposizione di cittadini tutte le norme nazionali o regolamentari che guidano il funzionamento dell’amministrazione. In particolare sono state distinte le norme nazionali, i regolamenti interni, i codici di comportamento e gli atti amministrativi interni.

1.3 Leggi nazionali

  • Legge 3/2018
  • Decreto Legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233 Ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell’esercizio delle professioni stesse. (GU n.241 del 23-10-1946 ); e s.m. e i. – Link
  • Decreto del Presidente Della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221 Approvazione del regolamento per la esecuzione del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233, sulla ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell’esercizio delle professioni stesse.  (GU n.112 del 16-5-1950 – Suppl. Ordinario); e s.m. e i. – Link permanente a Normativa
  • Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche. (GU n.106 del 9-5-2001 – Suppl. Ordinario n. 112 ); e s.m. e i. – Link permanente a Normativa
  • Decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 – Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilitĂ  e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell’articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190. (GU n.3 del 4-1-2013); e s.m. e i. – Link permanente a Normativa
  • Decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 –  Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni. (13G00144) (GU n.204 del 31-8-2013 ) convertito con modificazioni dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125 (in G.U. 30/10/2013, n.255); e s.m. e i – Link permanente a Normativa
  • Decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 “Disposizioni in materia di inconferibilitĂ  e incompatibilitĂ  di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190“;e s.m. e i. – Link permanente a Normativa
  • Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicitĂ , trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; e s.m. e i. – Link permanente a Normativa
  • Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137 Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell’articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. (12G0159)  (GU n.189 del 14-8-2012 ) e s.m. e i. – Link permanente a Normativa
  • Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivitĂ  del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni. – Link permanente a Normativa
  • Legge 4 marzo 2009, n. 15. Delega al Governo finalizzata all’ottimizzazione della produttivitĂ  del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni nonchĂ© disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro e alla Corte dei conti. – Link permanente a normativa

1.4 Regolamenti interni

1.5 Codici di comportamento

1.6 Organizzazione

  • Organi di indirizzo politico-amministrativo

2. Sanzioni per mancata comunicazione dei dati

Art. 47 del DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2013, n. 33

Sanzioni per casi specifici

  1. La mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati di cui all’articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell’incarico al momento dell’assunzione in carica, la titolaritĂ  di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado, nonchĂ© tutti i compensi cui da diritto l’assunzione della carica, da’ luogo a una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della mancata comunicazione e il relativo provvedimento e’ pubblicato sul sito internet  dell’amministrazione o organismo interessato.
  2. La violazione degli obblighi di pubblicazione di cui all’articolo 22, comma 2, da’ luogo ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della violazione. La stessa sanzione si applica agli amministratori societari che non comunicano ai soci pubblici il proprio incarico ed il relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento ovvero, per le indennitĂ  di risultato, entro trenta giorni dal recepimento.
  3. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono irrogate dall’autoritĂ ’ amministrativa competente in base a quanto previsto alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

3. Organigramma

Art.13d.lgs33/2013

4. Accesso civico e segnalazioni in materia di corruzione

É il diritto di chiunque di richiedere documenti, informazioni e dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente nei casi in cui l’Autorità ne abbia omesso la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale. Il diritto di accesso civico è disciplinato dall’art 5 del d.lgs. n. 33/2013.

La richiesta è gratuita, non deve essere motivata e può essere presentata tramite posta elettronica al responsabile della trasparenza dell’Ordine TSRM e PSTRP di Bologna mediante l’utilizzo del modulo appositamente predisposto.

In riferimento alla circolare 59/2016 (Adempimenti ANAC)
Modello per la Segnalazione illeciti – Whistleblowing

Responsabile della trasparenza e anticorruzione e titolare del potere sostitutivo e accesso civico.

Ruolo Nominativo Modulo per l’esercizio del diritto Indirizzo PEC
Responsabile trasparenza e anticorruzione da definire Modulo segnalazioni e comunicazioni in materia di anticorruzione bologna@pec.tsrm.org
Referente accesso civico in materia di trasparenza da definire Modulo accesso civico bologna@pec.tsrm.org
Titolare del potere sostitutivo per l’esercizio dell’accesso civico da definire

5. Consulenti e collaboratori

6. Personale

Non ci sono incarichi amministrativi di vertice

Non ci sono dirigenti

Non ci sono posizioni organizzative

Non è presente personale in organico

Non è presente personale a tempo indeterminato

7. Patrimonio immobiliare

8. Bilanci

8.1 Bilancio Sociale

Il bilancio sociale o rendiconto della responsabilitĂ  sociale d’impresa è un documento con il quale un’organizzazione, che sia un’impresa o un ente pubblico o un’associazione, comunica periodicamente in modo volontario gli esiti della sua attivitĂ , non limitandosi ai soli aspetti finanziari e contabili. Una definizione di bilancio sociale è stata data nel 2007 dal Ministero dell’interno, che lo ha catalogato come il desiderio di un’organizzazione di condividere e rendere conto delle scelte, degli obiettivi, delle attivitĂ  e degli esiti della gestione, affinchĂ© chiunque possa averne un suo giudizio: è un modo dell’impresa o dell’ente, in questo caso l’Ordine TSRM e PSTRP di Bologna, di rendere piĂą trasparente la propria gestione e condividere risultati, sfide e obiettivi con gli iscritti e con i cittadini. Le iniziative pensate e condivise con gli organi dell’Ordine sono orientate ad un risultato specifico e comportano dei tempi necessari per la promozione attraverso l’ausilio di risorse professionali, strumentali e finanziarie predeterminate per portare alla realizzazione progetti di comune utilitĂ . Infatti, non sempre risaltano le attivitĂ  intraprese dall’Ordine.

9. Verbali Assemblee