Tipologie di procedimento

Riferimento normativo: art. 35 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

L’Ordine dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione di Bologna pubblica, ai sensi della normativa vigente in materia di trasparenza amministrativa, le informazioni relative alle principali tipologie di procedimento di propria competenza.

I dati sono pubblicati in forma tabellare e sono aggiornati in caso di modifiche normative, organizzative o procedimentali.

Elenco delle tipologie di procedimento

N.Tipologia di procedimentoBreve descrizioneRiferimenti normativiUnità organizzativa / Ufficio responsabileResponsabile del procedimentoTermine di conclusioneModalità di avvioModalità di presentazioneStrumenti di tutela
1Iscrizione all’Albo professionaleProcedimento relativo alla richiesta di iscrizione all’Albo professionale di competenza dell’Ordine.D.Lgs. CPS 233/1946; DPR 221/1950; L. 3/2018Ufficio di Segreteria dell’OrdineSegretario90 giorni, salvo sospensione per
richiesta di integrazione
documentale
Istanza dell’interessatoPiattaforma AlboWebRicorsi e strumenti di tutela previsti dalla normativa vigente.
2Cancellazione dall’Albo professionaleProcedimento relativo alla cancellazione dall’Albo professionale, su richiesta o d’ufficioD.Lgs. C.P.S. 233/1946;
D.P.R. 221/1950;
L. 3/2018
Ufficio di Segreteria dell’OrdineSegretarioNon espressamente previsto dalla normativa di settore; conclusione con
provvedimento espresso ai sensi della disciplina generale sul procedimento amministrativo.
Istanza dell’interessatoCancellazioneRicorsi e strumenti di tutela previsti dalla normativa vigente.
3Trasferimento da/verso altro OrdineProcedimento relativo al trasferimento dell’iscrizione ad altro Ordine territoriale o proveniente da altro Ordine.D.Lgs. C.P.S. 233/1946;
D.P.R. 221/1950;
L. 3/2018
Ufficio di Segreteria dell’OrdineSegretarioNon espressamente previsto dalla normativa di settore. Il procedimento è concluso
con provvedimento espresso, nel rispetto della disciplina generale sul procedimento
amministrativo.
Istanza dell’interessatoTrasferimentoRicorsi e strumenti di tutela previsti dalla normativa vigente.
4Rilascio di certificazioni e attestazioniRilascio di certificazioni relative all’iscrizione e alla posizione dell’iscritto, nei casi previsti dalla normativa.Normativa vigente in materia di ordinamento professionale e certificazioni.Ufficio di Segreteria dell’OrdineSegretarioNon espressamente previsto dalla normativa di settore. Il procedimento è concluso
con provvedimento espresso, nel rispetto della disciplina generale sul procedimento
amministrativo.
Istanza dell’interessatoCertificato iscrizione AlboStrumenti di tutela previsti dalla normativa vigente.
5Procedimenti disciplinariProcedimenti relativi all’accertamento di eventuali violazioni disciplinari degli iscritti, secondo le competenze previste dalla normativa.D.Lgs. C.P.S. 233/1946;
D.P.R. 221/1950; Codici deontologici;
normativa ordinistica e disciplinare vigente.
Ufficio Legale / Consiglio Direttivo dell’OrdineConsiglio Direttivo dell’OrdineSecondo i termini previsti dalla normativa applicabile.D’ufficio / secondo le modalità previste.Non presenteRicorsi e mezzi di impugnazione previsti dalla normativa.
7Accesso documentaleProcedimento relativo alle richieste di accesso ai documenti amministrativi.Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.Ufficio di Segreteria dell’Ordine / RPCTRPCTSecondo i termini previsti dalla legge, 30 giorniIstanza dell’interessatoAccesso documentaleRicorso e strumenti di tutela previsti dalla L. 241/1990.
8Accesso civico sempliceProcedimento relativo alla richiesta di pubblicazione di dati, documenti o informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria non pubblicati.D.Lgs. 33/2013 e successive modificazioni.RPCTRPCTSecondo i termini previsti dal D.Lgs. 33/2013, 30 giorniIstanza dell’interessatoAccesso civico semplice – art. 5, comma 1, D.Lgs. 33/2013Riesame / ricorso secondo la normativa vigente.
9Accesso civico generalizzatoProcedimento relativo all’accesso a dati e documenti detenuti dall’Ordine ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria, nei limiti previsti dalla legge.D.Lgs. 33/2013 e successive modificazioni.
RPCT

RPCT
Secondo i termini previsti dal D.Lgs. 33/2013, 30 giorniIstanza dell’interessatoAccesso civico generalizzato – FOIARiesame / ricorso secondo la normativa vigente.
10Pareri istituzionaliRilascio pareri istituzionali dell’Ordine.Regolamenti interniUfficio LegaleSegretariovariabileNon presenteNon presenteNon presente
11Gestione comunicazioni istituzionaliGestione della corrispondenza istituzionale e delle comunicazioni
ufficiali dell’Ordine verso iscritti, enti, istituzioni e soggetti esterni
D.Lgs. 82/2005 (Codice dell’amministrazione digitale), normativa sul protocollo
informatico e disposizioni interne dell’Ordine
Ufficio di Segreteria dell’OrdineSegretario dell’Ordinenon applicabile (attività amministrativa continuativa)Non presenteNon presenteNon presente

Modalità di presentazione delle istanze

Le istanze relative ai procedimenti amministrativi possono essere presentate secondo le modalità indicate dall’Ordine e, ove previsto, mediante:

  • Posta elettronica certificata (PEC): bologna@pec.tsrm.org
  • Posta elettronica istituzionale: bologna@tsrm.org
  • Ufficio competente, mediante consegna presso la sede dell’Ordine durante gli orari di apertura al pubblico: Galleria Ugo Bassi 1, 40121 Bologna.

La modulistica relativa ai procedimenti ad istanza di parte è resa disponibile nella sezione del sito istituzionale dedicata alla MODULISTICA.

Informazioni sui procedimenti in corso

Gli interessati possono richiedere informazioni sullo stato dei procedimenti che li riguardano rivolgendosi all’Ufficio di Segreteria dell’Ordine.

SedeGalleria Ugo Bassi n. 1
Telefono051 0081168
PECbologna@pec.tsrm.org
E-mailbologna@tsrm.org
Orari di aperturaLun–Mer–Ven: 9:00–15:00 | Mar–Gio: 9:00–14:00 · 14:30–18:30

Procedimenti per i quali il provvedimento dell’Ordine può essere sostituito da una dichiarazione dell’interessato o il procedimento può concludersi con il silenzio-assenso

Riferimento normativo: art. 35, comma 1, lett. m), del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Procedimenti con silenzio-assenso o sostitutivi di provvedimento

L’Ordine TSRM e PSTRP di Bologna informa che, nell’ambito dei procedimenti amministrativi di propria competenza, non sono previsti procedimenti nei quali il provvedimento finale dell’Ordine possa essere sostituito da una dichiarazione dell’interessato, né procedimenti che si concludano mediante silenzio-assenso dell’Ordine, nei casi previsti dalla normativa vigente.

Le eventuali dichiarazioni sostitutive di certificazione e dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà presentate dagli interessati ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 costituiscono strumenti di dichiarazione e comprovazione di fatti, stati e qualità personali nei casi previsti dalla normativa vigente e non costituiscono, di per sé, sostituzione del provvedimento finale dell’Ordine.


Dichiarazioni sostitutive

Resta ferma la possibilità, nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente, di presentare dichiarazioni sostitutive di certificazione e dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Le dichiarazioni sostitutive possono essere utilizzate, nei procedimenti di competenza dell’Ordine, per comprovare fatti, stati e qualità personali nei casi previsti dalla legge. Ove sia previsto un provvedimento espresso, la presentazione della dichiarazione sostitutiva non comporta la sostituzione del provvedimento finale di competenza dell’organo o dell’ufficio competente.


Conclusione dei procedimenti e rimedi

I procedimenti amministrativi di competenza dell’Ordine si concludono nei termini previsti dalla normativa vigente e dai regolamenti applicabili, mediante l’adozione del provvedimento da parte dell’organo o dell’ufficio competente.

Avverso i provvedimenti dell’Ordine sono esperibili, ove previsti dalla normativa applicabile, i rimedi amministrativi e giurisdizionali, secondo i termini e le modalità stabiliti dalla legge e dalla disciplina relativa alle singole fattispecie.


Mancata o tardiva conclusione del procedimento – Potere sostitutivo

In caso di mancata o tardiva conclusione del procedimento, l’interessato può attivare il potere sostitutivo, nei casi previsti dall’art. 2, commi 9-bis e seguenti, della legge 7 agosto 1990, n. 241, rivolgendosi al soggetto individuato dall’Ordine quale titolare del potere sostitutivo.

Titolare del potere sostitutivo: Dott. Giancarlo Lucchi – Presidente dell’Ordine TSRM e PSTRP di Bologna

Modalità di attivazione: mediante apposita istanza motivata da presentare all’Ordine tramite PEC, indicando il procedimento interessato e gli estremi della mancata o tardiva conclusione dello stesso.

PEC: bologna@pec.tsrm.org


Accesso civico

Per quanto riguarda l’accesso civico, si applicano le specifiche disposizioni di cui all’art. 5 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Nei casi previsti dalla normativa, l’interessato può richiedere il riesame della decisione sull’istanza di accesso civico al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), secondo le modalità e nei termini stabiliti dalla legge.

Per le modalità di presentazione delle istanze e per la relativa modulistica si rinvia alla sezione Accesso civico del sito istituzionale dell’Ordine.

Riferimenti normativi

  • D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e successive modificazioni;
  • Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni;
  • D.Lgs. C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233 e successive modificazioni;
  • D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221 e successive modificazioni;
  • ulteriore normativa nazionale ed europea applicabile ai procedimenti dell’Ordine.